F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 115/CFA pubblicata il 21 Giugno 2021 (motivazioni) – Sig. De Simone Maurizio N. 153/CFA/2020-2021 – PST 0034/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 115/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 153/CFA/2020-2021 - PST 0034/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI 

N. 115/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta di Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello                 Presidente

Paolo Cirillo                             Componente

Mauro Mazzoni                        Componente

Carlo Sica                                 Componente

Domenico Luca Scordino          Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 153/CFA/2020-2021 PST 0034/CFA/2020-2021 proposto dal sig. DE SIMONE Maurizio (c.f. DSMMRZ80S20A509A), rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo Perillo (c.f. PLRGRD62T13F559U; PEC: gerardo.perillo@avvocatiavellinopec.it)

per la riforma

della decisione n. 142/TFN-SD 2020/2021 – Deferimento n. 9953/162 Reg. Prt. 116/TNF-Sd emessa il 28/4/2021 dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare e comunicata a mezzo pec in data 05/05/2021 con la quale il sig. De Simone Maurizio veniva condannato alla inibizione di anni 5 con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 17/6/2021 l’avv. Domenico Luca Scordino;

uditi per il reclamante l’avv. Gerardo Perillo e per la Procura Federale l’avv. Avv. Paolo Mormando;

RITENUTO IN FATTO

Con atto di data 16/3/2021 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, tra gli altri, il sig. De Simone Maurizio, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Trapani Calcio Srl ed amministratore della FM Service Srl, società titolare nello stesso periodo delle quote corrispondenti all'intero capitale sociale della medesima Trapani Calcio Srl:

(A) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 nonché dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall'art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 e dell'art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, attraverso la FM Service Srl, reimpiegato nell'attività gestionale e sportiva della Trapani Calcio Srl, nel periodo di tempo dal 5/3/2019 al 21/6/2019, quantomeno - allo stato degli atti - l'importo complessivo di euro 149.000,00 derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale integranti anche reato, di talché tali somme confluivano momentaneamente nel patrimonio della Trapani Calcio Srl (per poi essere riprese); in particolare: in data 15/3/2019 euro 124.000,00 con causale “finanziamento soci”, somma bonificata dal c/c della FM SERVICE Srl sul c/c della Trapani Calcio Srl; in data 8.5.2019 euro 25.000,00 con causale "finanziamento soci", somma bonificata dal c/c della FM Service Srl sul c/c della Trapani Calcio Srl;

(B) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 nonché dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall'art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 e dell'art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia sportiva, per essersi lo stesso appropriato attraverso la FM Service Srl, al fine di realizzare un ingiusto profitto, dell'importo di euro 53.800,00 di proprietà della Trapani Calcio Srl e del quale lo stesso aveva la disponibilità in ragione della propria carica di amministratore delegato della società; i prelievi, poi, venivano imputati a restituzioni di pregressi finanziamenti soci, effettuati pertanto anche in violazione del disposto di cui all'art. 2467 c.c., e ancora le somme prelevate venivano bonificate su conti correnti riconducibili allo stesso sig. De Simone Maurizio; in particolare: in data 17/4/2019, euro 38.000,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato alla FM Service Srl; in data 18/4/2019, euro 12.000,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato alla FM Service Srl; in data 29/5/2019, euro 2.000,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato alla FM Service Srl; in data 17/6/2019, euro 1.800,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato alla FM Service Srl;

(C) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 nonché dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGG sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall'art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 e dell'art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per essersi lo stesso appropriato in concorso con il sig. Caruso Rino (all’epoca dei fatti direttore generale della Trapani Calcio Srl), al fine di realizzare un ingiusto profitto, dell'importo di euro 71.140,50 di proprietà della Trapani Calcio Srl e del quale lo stesso aveva la disponibilità in ragione della propria carica di amministratore delegato della stessa società; tali somme, in particolare, venivano prelevate direttamente dal botteghino della Trapani Calcio Srl in occasione della disputa delle gare della prima squadra, avvalendosi dell'attività del sig. Caruso Rino, oppure attraverso la disposizione di pagamenti in favore di se stesso e di terzi soggetti, ed in particolare: in data 31/3/2019, euro 5.920,00 in contanti avvalendosi del sig. Caruso Rino; in data 11/4/2019, euro 5.110,00 in contanti avvalendosi del sig. Caruso Rino; in data 14/4/2019, euro 2.735,00 in contanti avvalendosi del sig. Caruso Rino; in data 26/4/2019, euro 2.000,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato a soggetto non tesserato; in data 28/4/2019, euro 5.213,50 in contanti avvalendosi del sig. Caruso Rino; in data 3/5/2019, euro 350,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato allo stesso sig. De Simone Maurizio; in data 20/5/2019, euro 500,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato a soggetto non tesserato; in data 29/5/2019, euro 600,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato a soggetto non tesserato; in data 31/5/2019, euro 1.140,00 in contanti; in data 3/6/2019, euro 21.084,00 in contanti; in data 4/6/2019, euro 5.500,00 mediante bonifico eseguito dal c/c 1574 intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato allo stesso sig. De Simone Maurizio; in data 10/6/2019, euro 4.000,00 mediante ricarica di carta prepagata postepay intestata alla Car Sales Consulting di De Simone, che preleva in contanti dalla biglietteria della Trapani Calcio Srl; in data 12/6/2019, euro 11.020,00 mediante ricarica di parta prepagata postepay intestata alla Car Sales Consulting di De Simone, che preleva in contanti dalla biglietteria della Trapani Calcio Srl; in data 15/6/2019, euro 4.518,00 in contanti avvalendosi del sig. Caruso Rino; in data 25/6/2019, euro 1.450,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio al c/c intestato a De Simone Maurizio;

(D) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 nonché dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall'art.19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall'art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/6/2019 e dell'art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al fine di realizzare un ingiusto profitto, nonostante la propria situazione di conflitto di interessi poiché contestualmente svolgeva attività di amministratore di fatto della Des Group SrL, della Mod s.a.s. di D'andrea Alessandra, della Ada System Srl e della Electro Store Srl, compiuto atti di disposizione sulle somme di denaro di proprietà della Trapani Calcio Srl, disponendo pagamenti riconducibili a prestazioni non rese e ad insussistenti rapporti commerciali per un totale di euro 97.360,00 in favore delle appena citate società, ed in particolare: € 69.400,00 in favore della Des Group Srl, € 6.700,00in favore della Mod s.a.s., € 18.100,00 in favore della Ada System Srl, € 3.160,00 in favore della Electro Store Srl.

Unitamente al sig. De Simone Maurizio, venivano anche deferiti la società Trapani Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, nelle more fallita, nonché per i comportamenti ad essi riferibili, anche i sigg.ri Pace Giuseppe (all’epoca Presidente del Trapani Calcio) e Caruso Rino (direttore generale del Trapani Calcio Srl).

Il sig. De Simone, va detto, non si costituiva in giudizio, affidandosi invece ad una difesa verbale svolta direttamente con l’intervento dell’avv. Gerardo Perillo in udienza di discussione innanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Con la decisione n. 142/TFN-SD 2020/2021 emessa il 28/4/2021 e comunicata a mezzo PEC in data 5/5/2021, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disponeva nei confronti del sig. De Simone Maurizio, “la inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC”.

Per il resto, la decisione dichiarava inammissibile il procedimento nei confronti della società Trapani Calcio Srl e irrogava sanzioni anche nei riguardi del sig. Caruso Rino e Pace Giuseppe.

Avverso tale decisione il sig. De Simone propone ora reclamo, allegando nuova documentazione e chiedendo “[di] revocare il provvedimento impugnato con il proscioglimento del De Simone da ogni accusa”.

La decisione, per contro, non risulta impugnata dagli altri deferiti interessati, se del caso, alla revisione della decisione sigg.ri Caruso Rino e Pace Giuseppe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente rilevato come il reclamo non sia stato trasmesso alla Procura Federale come richiesto dall’art. 115, comma 2, CGS. Ciò nonostante, la Procura Federale ha presenziato all’udienza, costituendosi in giudizio ed esponendo le proprie controdeduzioni rispetto al reclamo proposto dal sig. De Simone.

Piuttosto, va positivamente scrutinata l’eccezione di tardività sollevata dalla medesima Procura Federale. In effetti, secondo quanto rilevato dalla Procura, il reclamo risulta depositato solo in data 19/5/2021, pur a fronte di una decisione ritualmente comunicata alle parti in data 5/5/2021. 

Il reclamo, pertanto, risulta tardivo, giacché trasmesso ben oltre il termine di “sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”, come invece disposto dall’art. 115, comma 2, CGS. Tra il 5/5/2021 e il 19/5/ 2021 intercorrono invero quattordici giorni.

Una simile tardività, peraltro, appare ancor più rilevante nel caso specifico posto che il reclamante non aveva prodotto in primo grado alcuna memoria difensiva né soprattutto alcun documento (circostanza, quella appena richiamata, apertamente ammessa dallo stesso reclamante, cfr. in particolare quanto riferito a pag. 8 dell’atto di reclamo).

Il sig. De Simone, in altri termini, e come già accennato, si era affidato in primo grado ad una difesa solo verbale; scelta chiaramente legittima, ma tale da rendere perfettamente e inevitabilmente applicabile il richiamo di quell’orientamento della Corte (I Sezione n. 62/2019–2020 del 6/3/2020), che chiarisce come la disposizione di cui all’art. 101 CGS (ma il ragionamento vale inevitabilmente anche per l’art. 115, comma 3, CGS) “deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni. Né, d’altra parte, […] le ragioni addotte dal reclamante sono riconducibili a fatti non imputabili […], ovvero a causa di forza maggiore”.

Il tutto, pertanto, con la duplice conseguenza: essere il reclamo in sé tardivo, ed essere per di più detto reclamo fondato su allegazioni comunque inutilizzabili per riformare, anche solo in ipotesi, la decisione di primo grado.

Ad ogni buon conto, il reclamo non è fondato e deve essere rigettato anche nel merito.

In proposito, va sottolineato come oggetto del giudizio e del procedimento disciplinare avviato dalla Procura Federale nei confronti, tra gli altri, del sig. De Simone non fosse l’avvenuta integrazione di una (o più) fattispecie di reato o di violazione fiscale. Oggetto di discussione era invece la rilevanza delle condotte documentalmente provate dalla Procura Federale nei riguardi delle regole che costituiscono presidio della FICG, della partecipazione ad essa da parte degli associati, nonché ancora presidio della regolarità di gestione delle società sportive e dei comportamenti di correttezza esigibili nei confronti relativi rappresentanti e soci.

Ebbene, sotto tale profilo, la motivazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale appare immune da vizi.

Al Tribunale era perfettamente consentito valutare liberamente le prove raccolte dalla Procura Federale ovvero comunque di far derivare il proprio convincimento dal “quadro indiziario complessivo, chiaro, preciso e concordante, in quanto, allo stato degli atti riscontrato mediante intercettazioni [recte: registrazioni fonografiche], sequestri ed acquisizioni documentali” (così la decisione gravata).

Sotto tale profilo, pertanto, la stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale appare perfettamente calzante e idonea a qualificare una motivazione tutt’altro che contraddittoria o mancante come invece sostenuto dal reclamante.

Del resto, appare indubitabile che la condotta del sig. De Simone, tra l’altro già riconosciuta come sanzionabile anche da altre decisioni di questa Corte (Sezione II, decisione 45/20192020 del 17/1/2020) sia pure in relazione a fattispecie separate rispetto a quella qui in esame, sia stata sistematicamente diretta nel senso di utilizzare le casse del Trapani Calcio in forma estranea ai principi che regolano l’attività di una società sportiva.

È oggettivamente lunga e documentata, e persino non del tutto smentita dal reclamante quanto meno quale “fatto storico”, la serie continua di episodi di versamenti e prelevamenti anomali, di fatturazioni con società collegate o riferibili al De Simone cui non corrispondeva con certezza una prestazione sottostante, ed ancora di ripetuta movimentazione di contante appartenente al Trapani Calcio Srl, di operazioni in conflitto di interessi e ancora di ulteriori forme di irregolarità gestionale (anche inerenti le garanzie alla FIGC per l’iscrizione al campionato di competenza).

La dimostrazione di tutti tali episodi deve dirsi ampiamente raggiunta dalla Procura Federale. E ciò, come si dirà, non tanto in relazione ad un “giudicato” a carattere penalistico o tributario, quanto piuttosto in relazione alla valutazione e violazione delle norme sportive indicate dalla Procura stessa.

Né può darsi rilievo alcuno ai provvedimenti, peraltro a carattere solo cautelare (dunque non aventi forza di giudicato), adottati dal Tribunale di Milano in ordine ai rapporti tra la Fm Service Srl e la Alivision Transport S.c.arl. in relazione ai rapporti contrattuali riguardanti la cessione del capitale sociale del Trapani Calcio Srl (cessione avvenuta con scrittura privata autenticata in data 21/6/2019). Benché utilizzate in forma suggestiva dal reclamante per sostenere la propria correttezza di operato rispetto ai soggetti che per primi (ma infondatamente secondo la ricostruzione del De Simone) avevano presentato denunzie penali nei confronti del De Simone stesso, tali decisioni si rivelano, ad un attento esame, in realtà del tutto ininfluenti rispetto al presente procedimento.

Si tratta, invero, di provvedimenti che non affrontano mai direttamente i comportamenti del De Simone rispetto al Trapani Calcio Srl, bensì si concentrano sui rapporti contrattuali tra le citate parti venditrice (Fm Service Srl) e acquirente (Alivision Transport S.c.arl.), anzi spesso chiarendo espressamente che i comportamenti del De Simone, quale legale rappresentante del Trapani Calcio Srl o di società terze, taluni dei quali accertati come ragionevolmente sussistenti, erano inevitabilmente estranei all’oggetto della decisione o comunque incapaci di divenire rilevanti per l’assenza di un nesso di causalità diretto con le domande della Alivision Transport S.c.arl..

Al più, ma solo per mera completezza, si può segnalare come non condivisibile l’orientamento espresso dal Tribunale di Milano (pur sempre in sede cautelare e quindi senza valore di giudicato) in ordine alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 2467 c.c. (che rendevano illegittime le restituzioni di finanziamento soci operate dal Trapani Calcio Srl) posto che tale società, poco dopo addirittura fallita, era per certo, già nel 2019, in una condizione di “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (così il comma 2 dell’art. 2467 c.c. sopra richiamato).

Ma allora, il reclamo del sig. De Simone Maurizio non sembra cogliere il senso stesso delle censure traguardate dal Tribunale Federale Nazionale e finisce per non affrontare le norme che fondano la sanzione disciplinare disposta dal Tribunale stesso. Norme, si ripete, che non risultano indebolite dalla potenziale giustificazione astratta (ma non dimostrata) dell’operato del De Simone rispetto alla eventuale ricorrenza di una norma penale, e che in specie riguardavano le violazioni dell’equilibrio economico e finanziario e il rispetto dei principi della corretta gestione della società sportiva Trapani Calcio Srl (art. 19 statuto FIGC), nonché ancora le violazioni in materia di contabilità (art. 84 NOIF) e di correttezza gestionale (art. 31 CGS) della medesima società e dunque, più in generale e nel complesso, tutte quelle regole di comportamento che i legali rappresentanti (tra i quali appunto il De Simone Maurizio) avrebbero dovuto tenere nell’approcciarsi ad una affiliata FIGC e nel provvedere alla relativa gestione.

Tali regole e criteri, dunque, sono stati correttamente applicati dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

In conclusione, il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

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