F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 118/CFA pubblicata il 30 Giugno 2021 (motivazioni) – Collegio di Garanzia Giudizio di rinvio – Sig. Manganelli Reclamo numero RG 157/CFA/2020-2021 – PST 0038/CFA/2020-2021 N. 118/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

Reclamo numero RG 157/CFA/2020-2021 - PST 0038/CFA/2020-2021  

N. 118/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Francesco Cardarelli                 Presidente

Giovanni Trombetta                Componente

Antonio Rinaudo                     Componente

Elio Toscano                            Componente

Marco Lipari                            Componente (relatore)

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 giugno 2021, tenutasi tramite videoconferenza, a seguito di rinvio ex art. 62 comma 2 C.G.S. C.O.N.I. - Collegio di Garanzia Giudizio RG 157/CFA/2020-2021 PST 0038/CFA/2020-2021 la seguente:

DECISIONE

visto il reclamo e i relativi allegati;

vista la decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 39/2021

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 22 giugno 2021 Marco Lipari Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La vicenda sottoposta allo scrutinio del Collegio trae origine dall’impugnazione innanzi al Tribunale Federale del C.U. n. 35 del 31 agosto 2020, stagione sportiva 2019/2020, contenente il provvedimento di dismissione del reclamante, assistente arbitrale, per sopraggiunti limiti di età, disposto dall’AIA, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici.

Il Giudice di prime cure respingeva il ricorso, confermando la correttezza dell’applicazione della dismissione, ritenendo che l’art. 15, comma 2, delle NFOT, rubricato Limiti d’età (“A.A.: l’attività è consentita in base all’efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell’interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno): - il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N.;”) non assume un carattere discriminatorio.

La decisione era confermata in appello, con la pronuncia n. 74-2020/2021 del 18 gennaio 2021 di queste Sezioni Unite, la quale dichiarava inammissibile il gravame e, comunque, infondato nel merito.

Peraltro, in accoglimento del ricorso proposto dall’interessato, con decisione n. 39/2021, il Collegio di Garanzia del CONI annullava con rinvio la pronuncia delle Sezioni Unite, giudicando errata la pronuncia di inammissibilità e infondatezza del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In questa fase di rinvio il reclamante ha depositato una nota, con la quale ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di voler rinunciare agli effetti favorevoli derivanti dalla decisione pronunciata dal Collegio di Garanzia del CONI.

Le altre parti non hanno svolto alcuna deduzione difensiva, né si sono opposte alla rinuncia espressa dal reclamante.

Pertanto, il Collegio deve dichiarare estinto l'intero giudizio, prendendo atto dell'intervenuta rinuncia agli atti, dichiarata dal reclamante.

Tenuto conto della novità delle questioni di merito esaminate, le spese del giudizio, comprese quelle della fase svolta dinanzi al collegio di garanzia, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia agli atti del reclamante.

Dichiara compensate le spese del giudizio anche relative alla fase dinanzi al Collegio di Garanzia.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

 

 

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