FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 29/DCF del 07.10.2019 – Gara SAN MARINO ACADEMY – ASD CASTELVECCHIO

 

Gara SAN MARINO ACADEMY – ASD CASTELVECCHIO

Il Giudice Sportivo - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società SAN MARINO ACADEMY con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. CASTELVECCHIO la punizione sportiva della perdita della gara, per violazione del numero di sostituzioni ammesse ai sensi del CU n. 159/A del 27 giugno 2019 F.I.G.C. che disciplina il regolamento della COPPA ITALIA stabilendo alla voce “Partecipazioni delle calciatrici”, art. 7 comma 2 che siano previste numero tre sostituzioni. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell'ambito della gara in oggetto la società ASD CASTELVECCHIO avrebbe effettuato numero quattro sostituzioni; - rilevato che, comunque, la questione è tra le fattispecie di competenza del Giudice Sportivo, in quanto integralmente riportata nel referto di gara dell’arbitro e senza che si renda necessaria lo svolgimento di alcuna attività istruttoria .-visti gli atti ufficiali della gara SAN MARINO ACADEMY – ASD CASTELVECCHIO, terminata con il risultato di 0-1; - rilevato che la società ASD CASTELVECCHIO al 35° del secondo tempo ha effettuato una sostituzione (n. 17 BERNARDI Veronica per n. 9 GUIDI Silvia); - rilevato che tale sostituzione è stata eseguita dopo che erano già state effettuate tre sostituzioni, rispettivamente due all’11° e una al 21° del secondo tempo; - visto il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 27 giugno 2019 della F.I.G.C. che disciplina la Coppa Italia della Divisione Calcio Femminile, nel quale all’art. 7 comma 2 (pag. 14) alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” viene stabilito che per tale competizione “Durante la disputa delle gare potranno essere sostituite tre calciatrici, per ogni squadra”; - ritenuto che l’ulteriore e indebita sostituzione dopo le tre precedenti abbia avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, avendo consentito alla società ASD CASTELVECCHIO di beneficiare di un apporto aggiuntivo non consentito di una calciatrice dotata di energie fisiche e mentali superiori a coloro che erano già schierate in campo, creando una disparità tra le due squadre: - rilevato che, quindi, ricorrano gli estremi dell’art. 10 comma 1 e 4 del C.G.S. ove viene stabilito che sia inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3

P.Q.M.

Delibera: di infliggere alla Società ASD CASTELVECCHIO la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società SAN MARINO ACADEMY. Dispone restituirsi il contributo di reclamo.

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