FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 80/DCF del 16.01.2020 – Gara S.S. LAZIO WOMEN 2015 A.R.L. – A.S. ROMA SpA

Il Giudice sportivo

- visto il referto della gara S.S. LAZIO WOMEN 2015 A.R.L. – A.S. ROMA SpA terminata con il risultato di 0 - 3; - rilevato che la società S.S. LAZIO WOMEN 2015 A.R.L. nel corso della gara ha effettuato le seguenti sostituzioni, NEL PRIMO TEMPO: al 9° n. 14 REFI Ramona per n. 7 GARGIULO Ludovica; al 26° n. 13 COTTI Micaela per n. 3 ANGELINI Sonia; sempre al 26° n. 15 DI BERNARDITO Valentina per n. 11 MAZZIERI Valentina; al 36° n. 4 DELLA VECCHIA Valentina per n. 16 PAGLIARITO Syria; sempre al al 36° n. 18 ALTOBELLI Giulia per n. 8 DOTTI Puja; NEL SECONDO TEMPO: AL 43° N. 10 MATTEI Sarah per n. 19 LUCENTI Alessia - rilevato che la società S.S. LAZIO WOMEN 2015 A.R.L. per effettuare le numero cinque sostituzioni ha utilizzato numero quattro interruzioni (R.A.; Audizione telefonica arbitro: S.A.) visto il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 27 Giugno 2019 della F.I.G.C. che disciplina il Campionato Nazionale Primavera della Divisione Calcio Femminile Lettera C pag.9), nel quale all’art. 5, alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” viene stabilito che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra “utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”; - ritenuto che l’ulteriore indebita sostituzione dopo le tre precedenti abbia avuto influenza sullo svolgimento della gara, avendo consentito alla società di beneficiare di un apporto aggiuntivo non consentito di una calciatrice dotata di energie fisiche e mentali superiori a coloro che erano già schierate in campo, creando una disparità tra le due squadre; - rilevato che senza dubbio, la società S.S. LAZIO WOMEN 2015 A.R.L. sia incorsa in una violazione delle norme federali, e, anche in considerazione della Decisione n. 38 Anno 2019 del Collegio di Garanzia del CONI, che la sanzione vada determinata nel rispetto del principio dell’effettiva afflittività della pena, e in considerazione del risultato finale acquisito sul campo non possa essere disposta la perdita nè la ripetizione della gara

P.Q.M.

Delibera di omologare il risultato acquisito sul campo di 0-3 in favore della A.S. ROMA SpA.

 

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