FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 12/DCF del 03.09.2020 – GARA – SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE – A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE

Gara SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE - A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE:

il Giudice sportivo

- visto il referto della gara SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE- ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE, terminata con il risultato di 1-0; - rilevato che la calciatrice SOSSELLA Valentina, già tesserata della società ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE ha preso parte, in data 2 febbraio 2020 alla gara ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE - SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE, quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2019/2020 ed a seguito della medesima le è stata comminata la squalifica per una gara per "Recidiva in Ammonizione (II Infraz)", di cui al C.U. n. 49 del 5 febbraio 2020 pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata, come emerge con nitore dal fatto che la società ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE non acquisiva il diritto a disputare la semifinale della competizione e, quindi, quella è stata l'ultima gara disputata dalla ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE, nella Coppa Italia della stagione sportiva. Oltre ad essere avvenuta la nota interruzione dell’attività sportiva a causa del COVID-19; - rilevato che tale squalifica, pertanto, doveva essere scontata nella presente stagione sportiva, in cui la ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE risulta prendere parte alla Coppa Italia della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C., ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 21 C.G.S. la calciatrice SOSSELLA Valentina non abbia scontato la sanzione inflitta in quanto doveva scontare la giornata di squalifica nella prima giornata utile della Coppa Italia della Divisione Calcio femminile della F.I.G.C. stagione sportiva 2020/21; - rilevato che, pertanto, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva la calciatrice SOSSELLA Valentina, schierata dal 1° minuto del primo tempo dalla ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto: - ricorrono, pertanto gli estremi dell’art. 10 comma 6 del codice di Giustizia Sportiva che prevede la sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3; pur essendo il risultato acquisito sul campo già favorevole alla società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE rileva che sia una competizione di Coppa Italia con gara di ritorno, quindi trova applicazione la perdita della gara col risultato di 3-0 in favore della società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE in quanto più favorevole

PQM

delibera di infliggere alla ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

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