FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 103/AA del 11/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: FOLLIS – TORINO FC – INTERNAZIONALE MILANO FC.DOC

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 592 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Roberto FOLLIS e delle società TORINO F.C. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO FOLLIS, Delegato alla sicurezza della Società TORINO FOOTBALL CLUB S.P.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 25, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di adottare idonee misure di sicurezza all’interno del Settore “Curva Sud – Primavera” dello Stadio Olimpico di Torino, in occasione della gara del Campionato di Serie A 2019/2020 TORINO –  INTERNAZIONALE del 23.11.2019, circostanza che ha contribuito a determinare gli scontri violenti avvenuti tra le predette tifoserie pochi minuti prima dell’inizio della gara in questione, con grave pericolo per l’incolumità pubblica e danno all’incolumità fisica di più persone, tra le quali due stewards;

 

TORINO F.C., per responsabilità oggettiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, 6, comma 3, 25, comma 3, e 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, pochi minuti prima dell’inizio della gara del Campionato di Serie A 2019/2020 TORINOINTERNAZIONALE del 23.11.2019, propri sostenitori commettevano fatti violenti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria all’interno del Settore “Curva Sud – Primavera” dello Stadio Olimpico di Torino, con grave pericolo per l’incolumità pubblica e danno all’incolumità fisica di più persone, tra le quali due stewards, e per avere detti sostenitori introdotto e utilizzato all’interno dell’impianto sportivo, anche ai fini del compimento delle predette condotte, oggetti idonei a offendere;

 

F.C. INTERNAZIONALE MILANO, per responsabilità oggettiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, 6, comma 3, 25, comma 3, e 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, pochi minuti prima dell’inizio della gara del Campionato di Serie A 2019/2020 TORINO –  INTERNAZIONALE del 23.11.2019, propri sostenitori commettevano fatti violenti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria all’interno del Settore “Curva Sud – Primavera” dello Stadio Olimpico di Torino, con grave pericolo per l’incolumità pubblica e danno all’incolumità fisica di più persone, tra le quali due stewards, e per avere detti sostenitori introdotto e utilizzato all’interno dell’impianto sportivo, anche ai fini del compimento delle predette condotte, oggetti idonei a offendere;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Urbano Roberto CAIRO, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto   della   società   TORINO   F.C.,   Giuseppe   MAROTTA,   nella   qualità   di   Legale

Rappresentante,  per  conto  della  società  F.C.  INTERNAZIONALE  MILANO  e  Roberto FOLLIS ;

 

  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Roberto FOLLIS, di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società TORINO F.C. e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 SETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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