FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 104/AA del 16/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: CELLINO – BRESCIA CALCIO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 986 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Massimo CELLINO e della società BRESCIA CALCIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO CELLINO, Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato dei poteri di rappresentanza della Brescia Calcio S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto ed inviato in data 24.01.2020 la nota indirizzata all’Amministratore Delegato della Lega Nazionale Professionisti Serie A, esprimendo dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità nei confronti di un Dirigente apicale della Lega di appartenenza;

 

BRESCIA CALCIO S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato dei poteri di rappresentanza, Sig. Massimo Cellino;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo CELLINO in proprio e, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società BRESCIA CALCIO S.p.A.;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Massimo CELLINO e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società BRESCIA CALCIO S.p.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 SETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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