FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 106/AA del 17/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: VACCARIELLO – ASD FOGGIA FOOTBALL CLUB

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 118 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe VACCARIELLO e della società A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE VACCARIELLO, iscritto nell’albo dei tecnici ed all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Foggia Football Club, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso a mezzo di “post” pubblicati sul profilo personale del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell’onore e del decoro della società A.S.D. Dream Foggia e del suo Presidente Sig. Nardacchione Francesco;

 

A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio tesserato Sig. Giuseppe VACCARIELLO;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni VACCARIELLO, nella qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB e dal Sig. Giuseppe VACCARIELLO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe VACCARIELLO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it