FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 105/AA del 16/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: FEDELI – SAMBENEDETTESE

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031 pf 19/20, riunito con il procedimento n. 1033 pf 19- 20, adottato nei confronti del Sig. Franco FEDELI e della società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCO FEDELI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS SAMBENEDETTESE SRL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, pubblicato con CU n. 31/A del 18.12.2018, così come integrato e modificato dai CCUU n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019, per non aver tesserato, entro il termine del 31/01/2020, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e); nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativicapo A), n. 1), lett. f), del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, pubblicato con CU n. 31/A del 18.12.2018, così come integrato e modificato dai CCUU n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019, per non aver partecipato al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);

 

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco FEDELI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Franco FEDELI e di € 12.500,00 (dodicimila cinquecento/00) di ammenda per la società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 SETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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