FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 138/AA del 29/10/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Andrea GASPONI
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 934 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Andrea GASPONI, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREA GASPONI, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 100, comma 5, N.O.I.F., e agli artt. 2.1 e 5.1 del Regolamento Agenti Sportivi, per avere in via di fatto svolto attività di intermediazione, in collaborazione con il signor Giacomo Evangelisti, al fine di favorire e perfezionare il tesseramento del calciatore dilettante signor Lorenzo Piermattei per la Società ASD Unipomezia 1938, per la stagione 2019- 2020, senza essere in possesso della iscrizione nel Registro Federale degli Agenti Sportivi;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea GASPONI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Andrea GASPONI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina