FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 139/AA del 29/10/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: COSTABILE – US PREPEZZANESE

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 52 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gaetano COSTABILE, e della società US PREPEZZANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GAETANO COSTABILE, Presidente della società US Prepezzanese all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2, e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore DAVIDE DRAGONE, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara Gregoriana – Prepezzanese del 02.11.2019;

 

ed altresì, nella qualità di Dirigente Accompagnatore della società US Prepezzanese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, 32, commi 2, e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara Gregoriana – Prepezzanese del 02.11.2019, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore DAVIDE DRAGONE, consegnata al Direttore di Gara;

 

US PREPEZZANESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice si Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata:

 

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano COSTABILE, e dalla Sig.ra Alessia PALO, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società US PREPEZZANESE;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano COSTABILE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda più un punto di penalizzazione per la società A US PREPEZZANESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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