FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 140/AA del 29/10/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: ZIPPO – NEDI – PARISI – LIMONE – SACCONE – ASD ALBANOVA CALCIO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 81 pfi 20/21 adottato nei confronti delle Sig.ri Giuseppe ZIPPO, Alessandro  NEDI,  Felice PARISI,  Ciro LIMONE,  Salvatore SACCONI e della società A.S.D. ALBANOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE ZIPPO, Presidente della società ASD Albanova Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori CIRO LIMONE e SALVATORE SACCONI, nonché per averne consentito l’utilizzo in diverse gare valevoli per il Campionato Regionale Under 16 Maschile;

 

ALESSANDRO NEDI, Dirigente Accompagnatore della società ASD Albanova Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 32, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale, in occasione della gara Albanova Calcio - Madrigal Casalnuovo del 09.02.2020, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore CIRO LIMONE, consegnate al Direttore di Gara;

 

FELICE PARISI, Dirigente Accompagnatore della società ASD Albanova Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, 32, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale, in occasione della gara Albanova Calcio

Afro Napoli United del 25.01.2020, sottoscrivendo la  relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore SALVATORE SACCONI, consegnate al Direttore di Gara;

 

CIRO LIMONE, calciatore schierato per la società ASD Albanova Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Albanova Calcio - Madrigal Casalnuovo del 09.02.2020, nelle file della società ASD Albanova Calcio, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

SALVATORE SACCONI, calciatore schierato per la società ASD Albanova Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Albanova CalcioAfro Napoli United del 25.01.2020, nelle file della società ASD Albanova Calcio, senza  averne  titolo  perché  non  tesserato  e  senza  essersi  sottoposto  agli

accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa

 

A.S.D. ALBANOVA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe ZIPPO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALBANOVA CALCIO, Alessandro NEDI, Felice PARISI, Ciro LIMONE e Salvatore SACCONI;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ZIPPO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro NEDI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Felice PARISI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ciro LIMONE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore SACCONI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e di 2 (due) punti di penalizzazione per la società A.S.D. ALBANOVA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2020

 

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

 

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 

 

 

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