FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 143/AA del 02/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: PAGLIALONGA – COPPOLA- ASD POLISPORTIVA AQUILONIA
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 46 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano PAGLIALONGA, Massimo COPPOLA, e della società A.S.D. POLISPORTIVA AQUILONIA, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO PAGLIALONGA, calciatore non tesserato all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 39, e 43, delle NOIF, per aver preso parte, come calciatore, alla gara Polisportiva Aquilonia /Real Caposele del 26/01/2020 2° Cat. Girone D senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
MASSIMO COPPOLA, Presidente dell’ASD Polisportiva Aquilonia all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, e 43, commi 1 e 6, e 45, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Stefano Paglialonga e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa; nonché anche nella qualità di Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Polisportiva Aquilonia all’epoca dei fatti, anche in violazione dell’art. 61, commi 1, e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Polisportiva Aquilonia in occasione della gara Polisportiva Aquilonia - Real Caposele del 26/01/2020 2° Cat. Girone D, in cui è stato impiegato, nelle fila dell’A.S.D. Polisportiva Aquilonia, in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Stefano Paglialonga, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
ASD POLISPORTIVA AQUILONIA per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano PAGLIALONGA, Massimo COPPOLA, in proprio e in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA AQUILONIA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Stefano PAGLIALONGA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo COPPOLA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA AQUILONIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina