FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 145/AA del 04/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: ANTIGNANI – ERRICHIELLO – ASD SC LIBERTAS CASALNUOVO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 45 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Biagio ANTIGNANI e del Sig. Antonio ERRICHIELLO, e della società A.S.D. S.C. LIBERTAS CASALNUOVO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

BIAGIO ANTIGNANI, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD SC Libertas Casalnuovo, in violazione dell’art. 2, comma 1, e degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ERRICHIELLO Antonio nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara ASD Procida Football ASD SC Libertas Casalnuovo del 05/01/2020, valevole per il campionato Giovanissimi (U14) provinciali Napoli;

 

ANTONIO ERRICHIELLO, calciatore della società ASD SC Libertas Casalnuovo all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gara ASD Procida FootballASD SC Libertas Casalnuovo del 05/01/2020, valevole per il campionato Giovanissimi (U14) provinciali Napoli, nelle file della società ASD SC Libertas Casalnuovo, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. S.C. LIBERTAS CASALNUOVO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla  quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Biagio ANTIGNANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. S.C. LIBERTAS CASALNUOVO, e dal Sig. Antonio ERRICHIELLO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per

il Sig. Biagio ANTIGNANI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Antonio ERRICHIELLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione (da scontarsi nella categoria Under 14) per la società A.S.D. S.C. LIBERTAS CASALNUOVO;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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