FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 164/AA del 19/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MESSINA – ASD CALCIO BIANCAVILLA

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 141 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Marco MESSINA, e della società ASD CALCIO BIANCAVILLA 1990 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

MARCO MESSINA, Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94quater, comma 7, delle NOIF, e all’art. 8, comma 1, lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al Collaboratore della Gestione Sportiva, Sig. FINOCCHIARO Antonio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 98/CAE/2019-20, pubblicata con C.U.

n. 7/1 del 3.07.2020 e comunicata alla società in data 3.07.2020 a mezzo PEC, e con decisione prot. 147/CAE/2019-20, pubblicata con C.U. n. 65/1 del 10.08.2020 e comunicata alla società in data 10.08.2020 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di ciascuna pronuncia;

 

ASD CALCIO BIANCAVILLA 1990, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco MESSINA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO BIANCAVILLA 1990;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco MESSINA, e di € 800,00 (trecento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società ASD CALCIO BIANCAVILLA 1990;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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