FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 165/AA del 19/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: CIFINELLI – SOLLAZZI – ASD FC FENIX

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 43 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca Giovanni CIFINELLI, Giovanni SOLLAZZI e della società A.S.D. F.C. FENIX avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUCA  GIOVANNI  CIFINELLI,  Presidente  all’epoca  dei  fatti  della  società

A.S.D. F.C. Fenix, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Marsicano Antonio nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara ASD Sant’Agnello Promotion – ASD

F.C. Fenix del 13.10.2019, valevole per il campionato Under 17 Regionale;

 

GIOVANNI SOLLAZZI, Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti della società A.S.D. F.C. Fenix, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Marsicano Antonio, consegnata al Direttore di Gara nella suindicata circostanza;

 

A.S.D. F.C. FENIX, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca Giovanni CIFINELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. FENIX, e del Sig. Giovanni SOLLAZZI;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Luca Giovanni CIFINELLI, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Giovanni SOLLAZZI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società A.S.D. F.C. FENIX;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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