FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 169/AA del 20/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: DE CONCILIO – PUMPO – FDC BATTIPAGLIESE 1929

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 112 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico DE CONCILIO e Mario PUMPO, e della società F.D.C. BATTIPAGLIESE 1929 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

MARIO PUMPO, in qualità di Presidente all’epoca dei fatti della Società F.C.D. Battipagliese 1929, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Bevilacqua Francesco nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara A.S.D. Futsal Coast - F.C.D. Battipagliese 1929 del 5.2.2020, valevole per il campionato Under 15 Calcio a 5;

 

DOMENICO DE CONCILIO, in qualità di Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti della Società F.C.D. Battipagliese 1929, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Bevilacqua Francesco, consegnata al Direttore di Gara;

 

F.D.C. BATTIPAGLIESE 1929, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Presidente Mario PUMPO, al dirigente Domenico DE CONCILIO ed al calciatore Francesco BEVILACQUA;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico DE CONCILIO e dal Sig. Mario PUMPO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.D.C. BATTIPAGLIESE 1929;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Domenico DE CONCILIO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario PUMPO, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione per la società F.D.C. BATTIPAGLIESE 1929;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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