FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 178/AA del 23/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: PULCINARO – PIGNATIELLO – MARTONE – ASD POLISPORTIVA ARPAISE

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 49 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Riccardo PULCINARO, Domenico PIGNATIELLO e Pierpaolo MARTONE, e della società A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RICCARDO PULCINARO, Presidente della società ASD Polisportiva Arpaise all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 , e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PIERPAOLO MARTONE, nonché per averne consentito l’utilizzo in più gare valevoli per il Campionato di II Categoria; ed altresì nella qualità di Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti, della società ASD Polisportiva Arpaise, in violazione dell’art. 4, comma 1, 32, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara Polisportiva ArpaiseVirtus Benevento del 08.02.2020, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore PIERPAOLO MARTONE, consegnata al Direttore di Gara;

 

DOMENICO PIGNATIELLO, Dirigente Accompagnatore della società ASD Polisportiva Arpaise all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, 32 commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara Polisportiva Arpaise – Sporting Venticano del 26.01.2020, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore PIERPAOLO MARTONE, consegnata al Direttore di Gara;

 

PIERPAOLO MARTONE, calciatore schierato per la società ASD Polisportiva Arpaise all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, anche in relazione all’art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alle gare Polisportiva ArpaiseVirtus Benevento del 08.02.2020 e Polisportiva ArpaiseSporting Venticano del 26.01.2020 nelle file della società ASD Polisportiva Arpaise, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

 

A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei


fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Riccardo PULCINARO, Domenico PIGNATIELLO, Pierpaolo MARTONE, e dalla società A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo PULCINARO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Domenico PIGNATIELLO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Pierpaolo MARTONE, e di € 300,00 (trecento) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione per la società A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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