FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 182/AA del 04/12/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: RKAIBA – ASD CAPRINO

 

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 143 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mohammed RKAIBA e della società ASD CAPRINO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MOHAMMED RKAIBA, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Caprino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva ed all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per aver, a distanza di 7 giorni dal tesseramento con la società ASD Caprino, sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento con altra società;

 

 

ASD CAPRINO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra citato al momento dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mohammed RKAIBA e dal Sig. Lino Maestrello, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CAPRINO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Mohammed RKAIBA, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ASD CAPRINO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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