FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 184/AA del 04/12/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: LEPORE – PELLEGRINO – PETRILLO – ASD SANNITI FIVE SOCCER
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 58 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcello LEPORE, Benito PELLEGRINO e Enzo PETRILLO, e della società ASD SANNITI FIVE SOCCER avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCELLO LEPORE, calciatore della società A.S.D. SANNITI FIVE SOCCER all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39, delle NOIF, per aver preso parte alla gara A.S.D. SANNITI FIVE SOCCER – A.S.D. ATLETICO PESCO
SANNITA del 02.11.2019, valevole per il campionato Calcio a Cinque, serie D, girone A, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
BENITO PELLEGRINO, Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti della società A.S.D. SANNITI FIVE SOCCER, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore LEPORE MARCELLO, consegnata al Direttore di Gara;
ENZO PETRILLO, Presidente all’epoca dei fatti della società A.S.D. SANNITI FIVE SOCCER, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore LEPORE MARCELLO nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara A.S.D. SANNITI FIVE SOCCER – A.S.D. ATLETICO PESCO SANNITA del 02.11.2019, valevole per il
campionato Calcio a Cinque, serie D, girone A;
ASD SANNITI FIVE SOCCER, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcello LEPORE, Benito PELLEGRINO ed Enzo PETRILLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SANNITI FIVE SOCCER;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Marcello LEPORE, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Benito PELLEGRINO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enzo PETRILLO, e di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ASD SANNITI FIVE SOCCER;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina