T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10838/ 2006
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III-quater
composto da
Dr. Mario Di Giuseppe Presidente
Dr. Carlo Taglienti Consigliere
Dr. Umberto Realfonzo Consigliere-Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. (…) R.G. proposto da OMISSIS ed altri (come da elenco allegato composta da n. 1 pagine), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sanino, dall’avv.Angelo Raffaele Pelillo e dall’avv. Laura Palasciano, presso lo studio del primo in Roma sono elettivamente domiciliati in v.le Parioli,180;
contro
-- l'Automobile Club d'Italia (ACI), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avv. Antonio Baldassarre e dell’Avv. Vittorio Minervini;
e nei confronti
di OMISSIS, OMISSIS, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
1. del Regolamento della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), approvato dal Consiglio Generale dell' ACI in data 19 luglio 2005;
2. del Regolamento elettorale per il rinnovo degli organismi di gestione della CSAI e degli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui
3. lo Statuto dell' ACI, negli articoli 4, 7, 8, 12, 23 e 24;
4. il bando per l'indizione delle procedure elettorali pubblicato il 1 agosto 2005, per il rinnovo degli organismi di gestione della CSAI;
5. la determinazione CSAI pubblicata in data 8 settembre sui criteri di continuità temporale della licenza CSAI ai fini dell'elettorato attivo e passivo;
6. i provvedimenti del 23 settembre 2005 con i quali è stato disposto il differimento di talune assemblee elettive;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dal ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 17 maggio 2006 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l’Avv. Pelillo e l’Avv. Palasciano per i ricorrenti e l’Avv. Baldassarre e l’Avv. Minervini per le rispettive parti.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame i ricorrenti impugnano tutti agli atti regolamentari, meglio dettagliati in epigrafe, e quelli di con cui sono stati indette le elezioni per il rinnovi degli organi di gestione della Commissione Sportiva Automobilistica dell’A.C.I. .
Il ricorso è affidato alla denuncia di undici motivi di gravame relativi alla violazione sotto più profili, della legge n. 249/1999; degli artt. 20,21 e 22 dello Statuto del CONI di cui al D.M. 23 giugno 2004;dell’art. 16 dei principi fondamentali approvati dal CONI il 23 marzo 2004;dei principi di cui alla delibera CONI n. 1271 del 15 luglio 2004; ed eccesso di potere per violazione sotto diversi profili.
Con decreto presidenziale n. 6068/2005 è stata respinta l’istanza di sospensione inaudita altera parte.
L’ordinanza collegiale n. 1533 del 16.11.2005 con cui è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio autorizzando i pubblici proclami,è stata adempiuta con il deposito in data 13 dicembre 2005 della copia dell’estratto a tal fine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 282 del 5.12.2005.
L’ACI si è costituito in giudizio depositando tutti gli atti del procedimento in questione ed una memoria con cui, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità sotto diversi profili del ricorso; e nel merito ha analiticamente contestato le tesi di controparte, concludendo per il rigetto.
A sua volta la difesa del ricorrente depositava documentazione ed una memoria a sostegno delle proprie argomentazioni.
All'udienza del 17 maggio 2006, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Devono in via preliminare essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell’ACI.
1.1. In primo luogo si eccepisce l’inammissibilità del gravame per difetto della dimostrazione di un immediato e diretto interesse legittimo differenziato, in capo ai 68 ricorrenti e della società S. V. Corse, i quali non si sarebbero nemmeno preoccupati di indicare i loro titoli di legittimazione ad agire ed a specificare il pregiudizio alla sfera giuridica di ciascun ricorrente ed il relativo vantaggio potenziale.
L’eccezione non può essere condivisa.
Non vi sono dubbi che il ricorso coinvolge l’interesse legittimo degli operatori sportivi delle corse alla partecipazione alla vita associativa della loro federazione, per cui la sola sottoscrizione di una scuderia sportiva è sufficiente all’ammissibilità del gravame. Inoltre, come ricordato dalla loro difesa all’udienza di discussione, gli altri ricorrenti sono piloti (alcuni, invero, relativamente noti nell’ambito delle gare rally) e tecnici di corsa che pure perseguono i loro interessi associativi.
1.2. L’esattezza del precedente rilievo è poi dimostrata proprio con la seconda eccezione dell’ACI che eccepisce che il gravame sarebbe in realtà un surrettizio e pretestuoso tentativo della società sportiva ricorrente di sottoporre l’ente ad una sorta di anomala verifica dell’attività amministrativa, che invece spetta agli organi giudiziari ed amministrativi a ciò preposti, per interessi strumentali che nulla avrebbero a vedere con le questioni qui dedotte.
L’eccezione non convince.
Il petitum della presente controversia non attiene infatti a singole decisioni concernenti la gestione dell’ACI, ma concernono le modalità stesse dell’assetto della rappresentanza dei diritti delle tessere sportive, all’interno dell’ACI.
Trattasi quindi di profili attinenti per un verso, alla tutela dell’esplicazione sociale della personalità stessa dei diversi soggetti sportivi nell’ambito della ACI-Federazione Sportiva, e dall’altro alla rappresentanza dei loro legittimi interessi economici nelle predette sedi istituzionali.
1.3. In una terza prospettazione si deduce poi che i ricorrenti non si sono nemmeno preoccupati di indicare l’interesse concernente specificamente l’impugnazione di ciascuno dei sei provvedimenti, la cui impugnazione contemporanea sarebbe contraddittoria e comunque intervenendo in campi diversi - avrebbe richiesto la presentazione di differenti ricorsi.
Al contrario, come sarà più evidente in sede di esame del merito, l’impugnazione del Regolamento della CSAI e del relativo Regolamento elettorale; l’indizione, ed il differimento, delle elezioni; alcune regole sull’elettorato attivo e passivo, alcuni articoli di Statuto dell'ACI appare univocamente diretta a rivendicare il giusto rilievo delle diverse figure operanti nello sport automobilistico nell’ambito del processo decisionale istituzionale.
In definitiva, il ricorso, diretto avverso le modalità con cui l’ACI ha esercitato le sue funzioni in materia sportiva ed ha disciplinato la struttura e le modalità di elezione degli organi direttivi, appare pienamente ammissibile.
2. Per ciò che concerne il merito, per ragioni di logica e di economia espositiva le diverse questioni devono essere esaminate nella seguente sequenza .
3. Devono essere in primo luogo respinti i seguenti motivi.
3.1. Non sono stati forniti elementi di prova che suffraghino il secondo motivo nella parte in cui si lamenta la violazione della deliberazione n. 1271 del 15 luglio 2004, non risultando inviato, al CONI, il Regolamento CSAI dell’ACI e comunque la mancanza dell’approvazione dello stesso da parte del Comitato Olimpico.
Infatti come esattamente affermato nelle sue difese, l’Ente si è uniformato alle predette prescrizioni inviando il Regolamento CSAI al CONI, in allegato alle lettere del 21 luglio e del 1 settembre 2005 (in verità concernenti anche altre questioni).
Al riguardo la nota depositata il 20 aprile 2006 -- non firmata e priva di carta intestata -- non dimostra con certezza che il CONI non abbia approvato il predetto regolamento. In ogni caso il motivo, nella sua prospettazione principale è infondato, mentre per ciò che riguarda l’onere dell’ACI di ottenere il riconoscimento anche del CONI si rinvia al punto che segue (vedi amplius infra).
3.2 Parimenti infondato è il quarto motivo con cui si lamenta l’illegittimità della deroga della titolarità della licenza sportiva, per il presidente dell’ACI territoriale.
Se infatti l’art. 16 comma V° del d.lgs. n. 242/1999 garantisce solo la quota del 30 % per gli atleti e tecnici sportivi, è evidente che il vertice non debba avere necessariamente una tessera sportiva e quindi ben possa appartenere al restante 70%.
3.3. Non è condivisibile poi l’assunta illegittimità, di cui al settimo motivo, della obbligatoria individuazione della sede di voto nell’ACI della Provincia di residenza.
E’ al contrario evidente che, se pure l’ACI consente che la sede della licenza non coincida con quella dell’attività sportiva, il momento elettorale debba essere agganciato ed elementi di certezza del diritto, per cui l’ancoraggio del voto alla residenza anagrafica appare la regola naturale, anche al fine di evitare i sospetti di quello che giornalisticamente si definisce il “turismo elettorale”.
3.4. Appare ancora giuridicamente infondata l’ottava censura con cui si lamenta l’illegittimità del rinvio delle elezioni in sette province (su 107) per la concomitanza di manifestazioni sportive dato che tutti i tesserati impegnati nelle competizione avrebbero reali difficoltà ad esercitare i loro diritti associativi.
A parte che è lecito dubitare della rilevanza dell’incidenza di 7 delegazioni sul complesso dei risultati delle elezioni interessanti 107 sedi, si concorda con la Difesa dell’Ente che in presenza di eventi sportivi di notevole rilievo, una ragionevole deroga al principio di contestualità, ben possa contemperare le esigenze di interessi contrapposti ugualmente meritevoli di tutela.
3.5. Parimenti destituita di fondamento è la nona censura relativa all’assunta illegittimità dell’art. 47 lett. i) che, per l’eleggibilità dei candidati, impone il possesso di un titolo di studio dell’obbligo. Contrariamente a quanto mostrano di ritenere i ricorrenti la richiesta del diploma di scuola media non pare possa costituire una ingiustificata restrizione dell’elettorato passivo. Anzi, in relazione con l’articolata complessità delle funzioni, il titolo richiesto potrebbe essere addirittura considerato insufficiente.
3.6. Deve ancora esser parimenti disatteso il decimo motivo, con cui si lamenta l’illegittimità del regolamento CSAI nella parte in cui esclude dall’elettorato attivo coloro che hanno in corso controversie giudiziarie contro l’ACI, la CSAI ed il CONI “anche tramite la partecipazioni ad associazioni,scuderie o società”. La nozione di controversia sarebbe troppo ampia sia per il riferimento alle scuderie e sia perché implicherebbe indebitamente “anche la giustizia sportiva”.
Al contrario si osserva come il principio è universalmente diretto ad assicurare la assoluta separazione tra i titolari degli organi associativi deputati alla gestione del contenzioso ed i privati o le società e le associazioni titolari di controversie civili, penali ed amministrative con l’ACI.
Al riguardo per l’individuazione della natura del contenzioso, l’espressione delle “controversie giudiziarie” non pare possa dar adito a confusioni e quindi (contrariamente a quanto pretenderebbero i ricorrenti) esclude direttamente coloro che hanno controversie con la giustizia sportiva che non ha natura giurisdizionale.
Proprio il caso a cui fanno implicitamente riferimento i ricorrenti – e del quale proprio questo Tribunale si è più volte occupato in passato -- depone per l’assoluta impermeabilità tra chi assume un ruolo negli organi dell’ACI e chi ha ragione di pretendere quanto ritenuto spettante dall’Ente stesso.
Infine del tutto legittima appare l’estensione dell’ineleggibilità anche alle scuderie e società sportive, data la peculiarità dello sport automobilistico che, per la sua quasi totalità, è uno sport di squadra.
La norma quindi, lungi da creare indebite restrizioni, è diretta ad evitare ogni possibile forma di conflitto di interessi e, pertanto, è perfettamente legittima.
3.7. Infine del tutto inammissibile appare l’ultimo motivo con cui si assume che gli artt. 37-38-39 violerebbero l’art. 27 dei Principi fondamentali delle Federazioni Sportive. Non essendo coinvolte nella presente vicenda alcun profilo attinente alla giustizia sportiva, i ricorrenti sono carenti del requisito dell’attualità dell’interesse alla presente censura.
4. Nell’ordine logico delle questioni devono poi essere affrontati il primo ed il terzo motivo di gravame.
4.1. Con il primo articolato motivo, premessa una diffusa ricostruzione dell’ordinamento sportivo, i ricorrenti censurano lo Statuto dell’ACI sotto i seguenti profili:
4.1. con l’art 24 dello Statuto, si sarebbero illegittimamente delegate alla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) le funzioni di gestione sportiva in violazione dell'articolo 16 dei "Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali" approvati dal consiglio nazionale del CONI del 23 marzo 2004 che tra l'altro dispone l’indelegabilità delle funzioni esclusive degli organi statutari ad altri organi, che riprende l'articolo 5, comma secondo, lett.b) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 che pone il predetto principio generale;
4.1.2 lo Statuto -- salva la mera enunciazione delle attività sportive della Federazione di cui all’art. 4 lett. d) -- del tutto singolarmente non conterebbe norme sulla disciplina sportiva.
Di qui l'illegittimità della delega contenuta negli articoli 2, 3 e 4 del nuovo regolamento CSAI con la quale di fatto si trasforma una commissione finalizzata a funzioni consultive in un organo autonomo che esercita poteri autoritativi attivi ed assume competenza in ambito sportivo;
4.1.3. al contrario gli organi direttivi federali – i quali non possono che essere quelli dell'automobile d'Italia - ancorché soggetto titolare del potere sportivo risulterebbero statutariamente privi di competenze specifiche in materia sportiva;
4.1.4 si sarebbe così creata un'organizzazione "duale" con un intercapedine tra organi ed amministrati i quali entrano in relazione solo con gli organismi delegati alla gestione che non sono i vertici di una federazione in violazione “del principio della democraticità interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale" che sono espressamente citati nell’articolo 16, primo comma del decreto legislativo 242/1999.
Inoltre l'articolo 1 dello Statuto del CONI, dopo aver sancito il principio di democraticità, al quinto comma prevede che "Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, di atleti e dei tecnici sportivi…. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atleti e atlete. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza di ufficiale di gara negli organi direttivi ";
4.1.5. le scelte dell'Automobile Club d'Italia non garantirebbero la partecipazione diretta di atleti e tecnici nella scelta del presidente federale e nella formazione degli altri organi collegiali, e violerebbero quindi lo Statuto del Coni di cui al D. M 23 giugno 2004 che prevede:
-) la rappresentanza di atleti e tecnici del consiglio nazionale (che nomina il presidente) e nella giunta nazionale;
-) la fissazione dei criteri per il riconoscimento e la conferma delle federazioni rispettive nazionali collegate al principio della democrazia interna nelle procedure elettorali in conformità al ricordato articolo 16 del d.lgs. n. 242.
4.1.6 il presidente dell'Aci, che è al contempo il presidente federale, è designato dall'assemblea dell'automobile club d'Italia, che non contempla affatto la partecipazione di atleti e tecnici; il presidente della CSAI è nominato direttamente dal presidente dell'Aci ai sensi dell'articolo 10 del regolamento impugnato;
4.1.7. in tutti gli altri organi direttivi della federazione sportiva Aci (assemblea, consiglio generale, comitato esecutivo) manca una qualsiasi rappresentanza dei titolari delle licenze sportive (“tessere sportive” Aci) delle diverse categorie (conduttori, concorrenti scuderie, tecnici sportivi per 33.000 unità) sicchè resterebbe un notevole e qualificato numero di praticanti totalmente fuori dalla vita associativa;
4.1.8. numerosi elementi fanno di fatto assumere un ruolo fortemente direttivo del ruolo e delle funzioni della federazione sportiva, in capo agli organi dell’Aci, e rendono estremamente precario il potere della CSAI, in quanto:
- la delega è comunque suscettibile di revoca in ogni momento per le non meglio identificate esigenze “di salvaguardia dei superiori interessi sportivi" (cfr. art. 4.3);
- è riservata al Consiglio Generale dell'Aci l’approvazione del documento di programmazione quadriennale e tutti gli atti di indirizzo della CSAI (art. 5.1 Reg.);
- lo strumento della delega alla commissione sportiva automobilistica italiana, sostanzialmente eluderebbe le prescrizioni, imposte dal legislatore delegato e dal CONI, di garantire la partecipazione percentuale di atleti e tecnici e gli organismi di gestione dell'Aci quale federazione sportiva;
4.1.9. l’inosservanza delle norme della riforma dello sport non può essere giustificata con la riserva (in favore dell'Automobil club d'Italia, dell’Aereoclub e dell'Unione Tiro a Segno) contenuta nell'articolo 18 del d.lgs. 242 cit. e confermata dall'articolo 2 del d.lgs. 215/2004. La duplice natura di ente pubblico dell'Aci non osterebbe alla corretta esecuzione riforma delle federazioni sportive”;
4.2. Con il terzo motivo si censura, in parte qua il regolamento CSAI lamentando la violazione dell'obbligo di garantire la partecipazione diretta di atleti e tecnici sportivi alla vita della federazione sportiva attraverso la composizione percentuale (30%) negli oneri direttivi di ciascun soggetto federale. L'articolo 3 della norma supplementare n. 3 contempla, accanto a quella degli ufficiali di gara (ai quali invece è stata garantita la partecipazione ad assemblee elettive) anche le figure di tecnico sportivo ("direttore tecnico di scuderia" e "istruttore") alle quali non è stata garantita la rappresentanza.
4.3 Il complessivo assunto è fondato nei sensi e nei limiti che seguono.
E’ vero che, al momento della trasformazione delle federazioni sportive in associazioni con personalità giuridica di diritto privato, l'articolo 18 del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 ha mantenuto la “natura giuridica” pubblica dell'Automobil club d'Italia e in sede di ulteriore riordino delle funzioni del CONI, l'articolo 2 del d.lgs. 8 gennaio 2004 n. 215 ha confermato la natura giuridica pubblica dell’ACI, quale federazione sportiva nazionale la cui attività poteva continuare a svolgersi “secondo i rispettivi ordinamenti” e cioè sulla base del D.P.R. 8 settembre 1950 n. 818.
Dunque, a differenza delle altre federazioni sportive, l’ACI cumula la triplice natura di ente pubblico non economico a base federativa, in quanto riunisce tutti gli Automobile Club provinciali e zonali (a loro volta enti autonomi di carattere associativo dotati di propria personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi della L. 20 marzo 1975 n. 70) cui aderiscono i singoli soci che sono automaticamente soci anche dell’ACI (art. 42 dello Statuto). L’attività di diritto pubblico concerne principalmente la gestione del Pubblico registro automobilistico e l’acquisizione dei relativi tributi in 9 regioni (ma anche attività informativa sul traffico);
-- la qualità di federazione sportiva automobilistica, le deriva da due autonomi ( per ragioni che in questa sede possono essere omesse) relazioni ordinamentali. Da un lato, in relazione alla sua posizione nell’ambito dello sport automobilistico internazionale, l’ACI è autonomamente riconosciuta dalla FIA - Federation International dell’Automobile; e dall’altro, quale confederazione sportiva nazionale, ha, e deve mantenere il riconoscimento del “Coni ai sensi dell’art. 2, comma 5, del d.lgs. 8 gennaio 2004 n. 215” (come del resti ricorda anche espressamente lo stesso art. 3.2 del regolamento della CSAI approvato dal Consiglio Generale dell’ACI il 5 luglio 2005).
-- l’ACI infine, soprattutto con la galassia delle società collegate è fornitore di numerosi servizi di assistenza tecnica, economica, legale, tributaria; di guida; di soccorso stradale meccanico e sanitario; e di vendita di prodotti e polizze assicurative ecc. ecc.) ai propri soci (circa un milione e novecento tessere) ed alla generalità dei consumatori.
In considerazione delle peculiari funzioni pubbliche all’ente, la norma di salvaguardia dell’art. 2 del d.lgs. 8 gennaio 2004 n. 215, conferma la natura giuridica pubblica dell’ACI ai soli fini di escluderlo da tutte le disposizioni collegate con la nuova configurazione delle Federazioni Sportive come “associazioni con personalità giuridica di diritto privato”.
Ma ciò non comporta una assoluta esclusione sic et simpliciter dai principi portanti della riforma, i quali ben devono essere applicati anche all’ACI se --ed in quanto -- siano compatibili con la particolare struttura organizzativa dell’ente. Non non appaiono incompatibili in particolare l’approvazione dello statuto nelle parti che disciplinano l’attività di federazione sportiva; l’approvazione dei regolamenti interni relativamente al rispetto dei principi fondamentali, deliberazione dei criteri generali in materia di formazione dei bilanci preventivi o di effettuazione dei controlli ispettivi, ecc. ecc.).
Se così non fosse l’ACI (che quale ente non economico, è sottoposto ai fini giuridici ed amministrativi, solo al controllo del Ministero per lo Sviluppo Economico) come Federazione sportiva, finirebbe per non essere assoggettata ad alcun controllo a livello nazionale, (dato che nessuna norma ha mai preveduto ad esempio a quello del Ministero competente per le attività sportive).
In tale quadro, mentre l’attività sportiva appare rivestire una notevole rilevanza (come non pensare ai due gran premi di F1 ed alla prova del Mondiale rally) al contrario lo Statuto dell’ACI, del tutto singolarmente, riserva all’attività sportiva solo un generico richiamo alle attività di Federazione dell’ACI (art. 4 lett. d.) senza porre alcuna disciplina, nemmeno di principio.
Pertanto, contrariamente a quanto mostra di ritenere la difesa dell’Ente, la peculiarità della posizione dell’ACI, quale ente pubblico “esclusivo rappresentante dell’automobilismo italiano presso la FIA” non implica nè una assoluta e totale arbitrarietà del potere di autoorganizzazione dell’ACI e nè la sua estraneità all’intero universo sportivo nazionale che fa capo al CONI; ma comporta invece che il regime giuridico sia differente a seconda dell’attività espletata dall’ente.
Le attività di diritto pubblico sono di competenza del potere legislativo e del potere esecutivo, mentre quelle di diritto privato cadono sotto la disciplina del codice civile. Invece relativamente alla posizione dell’ACI quale Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, e per ciò che concerne i diritti fondamentali e gli obblighi dei cittadini con tessera sportiva, la disciplina va necessariamente individuata nelle leggi nazionali che regolano lo sport e nelle direttive del CONI.
Al contrario invece, per le regole strettamente attinenti la gestione tecnica dell’attività automobilistica, l’ACI quale federazione sportiva, deve necessariamente attenersi alla disciplina posta dalla FIA, che solo omologhi i risultati.
Per tale ragione, è quindi del tutto indifferente che la FIA non abbia alcun collegamento con il CIO (in quanto lo sport automobilistico non è uno sport olimpico). Se si concorda con la difesa dell’ente che le attività automobilistiche sono regolate ed organizzate in stretta relazione con la FIA, si deve nondimeno sottolineare che anche a chi pratica lo sport automobilistico, l’Ordinamento giuridico nazionale e comunitario necessariamente garantisce i diritti fondamentali a tutela dell’attività agonistica ed amatoriale (come del resto sottolinea lo stesso ACI).
In conseguenza, dato che il soggetto titolare del potere sportivo è l’ACI, successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 242/1999 e successive modifiche di cui al d.lgs n. 15/2004, era comunque necessario l’aggiornamento dello Statuto dell’Automobil Club ai principi generali della predetta normativa lasciando, ad esempio, alla CSAI la sola funzione consultiva, ovvero provvedendo all’inserimento della CSAI come organo proprio titolare dei poteri dell’ACI in ambito sportivo analogamente alla FIA che distingue tra le “attività turistiche” che fanno capo al “Consiglio Mondiale dell’automobile per il turismo” e quelle di carattere sportivo che sono nell’ambito del “Consiglio Mondiale dell’automobile per lo sport”.
In tale scia ricostruttiva, non appaiono legittimi nè l’art 24 dello Statuto dell’Aci e neppure gli articoli 2, 3,e 4 del nuovo regolamento CSAI, che disciplinano in termini generici una possibilità di delega (in aggiunta alle funzioni consultive disciplinate dall’art. 23, III co.) della gestione sportiva alla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana-CSAI. La delega medesima si pone in diretta violazione del principio dell’indelegabilità delle funzioni esclusive degli organi statutari ad altri organi, posto dall'articolo 16 dei "Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali" approvati dal consiglio nazionale del CONI del 23 marzo 2004.
Non essendo inserite nel regolamento casistiche specifiche ma non meglio specificate ragioni “di salvaguardia dei superiori interessi sportivi" (cfr. art. 4.3), la previsione della possibilità di una revoca della delega medesima comporta una posizione di precarietà, e quindi di subordinazione, degli organi della CSAI medesima ai vertici ACI. In tal senso l’assetto complessivo della disciplina qui impugnata non è priva di ambiguità in quanto, in presenza di legittimi contrasti, la delega alla gestione, potrebbe essere in ogni momento ritirata, lasciando quindi la CSAI priva di tali competenze in materia sportiva. In tal caso tutte le funzioni sarebbero poi direttamente assunte dagli organi dell’ACI nell’ambito dei quali però non è garantita assolutamente la presenza dei tesserati sportivi.
Inoltre, sotto altro profilo, illegittimamente né nell’assemblea, nè nel consiglio generale, né nel comitato esecutivo, né negli organi direttivi della federazione sportiva ACI è garantita la presenza percentuale dei rappresentanti dei titolari delle c.d. “tessere sportive” Aci. In conseguenza del sopravvenire delle predette normative doveva quindi essere aggiornato l’art 24 dello Statuto dell’Aci ed in conseguenza gli articoli 2, 3,4 e 10 (per cui il presidente della CSAI è nominato direttamente dal presidente dell'ACI) del nuovo regolamento CSAI.
Tali disposizioni violano infatti il principio della democraticità interna di cui all'articolo 16, comma 5,del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 per cui "Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, di atleti e dei tecnici sportivi…. ". Analoghe prescrizioni sono del resto imposte anche dallo Statuto del Coni(cfr. artt. 6-7-21 di cui al D.M 23 giugno 2004 CONI) cui le singole federazioni devono adeguarsi che analogamente impongono la rappresentanza percentuale di atleti e tecnici nel consiglio nazionale che nomina il presidente e nella giunta nazionale ai fini del riconoscimento e della conferma delle federazioni nazionali.
In conseguenza di tale assetto finisce per risultare illegittima anche la nomina del presidente federale dell'Aci, il quale – pur essendo statutariamente anche il presidente federale -- è invece designato dall'assemblea dell'automobile club d'Italia, che non contempla affatto la partecipazione dei conduttori, dei concorrenti, dei titolari delle scuderie, dei tecnici sportivi, escludendo quindi dalla vita associativa un notevole e qualificato numero di praticanti.
Il diritto alla partecipazione dei titolari delle licenze sportive non può essere confinato nell’ambito della CSAI, ma dovrebbe essere garantito con riferimento a tutti i momenti della vita della federazione sportiva nazionale automobilistica –ACI, attraverso la quota garantita nel Consiglio Generale e nel Comitato Esecutivo.
Al riguardo, come lamentato con il terzo motivo, nell’ambito della quota del 30 % devono necessariamente essere ricomprese tutte le tessere sportive, incluse quindi anche quelle dei “tecnici” ed “istruttori”. A parte che l’art. 16 comma V° del d.lgs. n. 242/1999 garantisce la partecipazione senza distinzioni agli “atleti e tecnici sportivi”, si deve anche sottolineare come (se nello sport automobilistico non sussistono gli “allenatori” come in altri sport) la comune esperienza insegna come, da almeno un ventennio, la figura del “direttore tecnico” e dell’ “istruttore tecnico” nell’ambito delle squadre automobilistiche ha assunto un’importanza sempre maggiore sia in fase di progettazione, preparazione ed assetto dei veicoli e sia nella gestione delle strategie dei singoli piloti in gara.
In tali termini e limiti entrambi i motivi sono fondati ed in conseguenza va pronunciato, nei sensi di cui sopra l’annullamento dell’art 24 dello Statuto dell’Aci e degli articoli 2, 3, 4 e 10 del nuovo regolamento CSAI.
5. Sulla scia delle considerazioni che precedono devono poi essere favorevolmente esaminati i seguenti profili concernenti specificamente le seguenti regole poste a base delle elezioni per la CSAI.
5.1. E’ fondato il quinto motivo, con cui si censura il regolamento elettorale del 19 luglio 2005, così come interpretato dalla comunicazione diffusa sul sito Internet (www.csai.aci.it) nella parte in cui specifica i requisiti che condizionano l'elettorato attivo e passivo, richiedendo la continuità dei "almeno tre (quattro in taluni casi) anni di titolarità di licenza sportiva oltre a quello nel quale si svolgono le elezioni”
Una così rilevante, ed ingiustificata, limitazione dell’elettorato attivo, costituisce una diretta violazione del cit. art. 16 comma V° del d.lgs. n.242/1999 che collega l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo a coloro che “ ..siano stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio alla federazione o alla disciplina sportiva interessata”.
Il motivo va dunque accolto ed il regolamento elettorale sul punto è illegittimo con le conseguenze che seguono nel procedimento elettorale dell’1 agosto 2005.
5.2. Con il sesto motivo si lamenta l’illegittimità del Regolamento Elettorale della CSAI, nella parte in cui prevede che, in assenza di candidature ovvero di bocciatura da parte della Commissione Elettorale Centrale, il Presidente dell’Automobil Club d’Italia possa individuare i Delegati Provinciali, che nominano i delegati regionali i quali a loro volta designano i componenti del Consiglio Nazionale che nominano il Presidente Federale. La regola, che darebbe luogo ad una riserva di voti per il Presidente, si porrebbe in violazione dell’art. 12 dei Principi fondamentali delle Federazioni Sportive per cui tutti gli organi federali nazionali e periferici devono avere natura elettiva. Inoltre in base all’art. 2.1 del Regolamento elettorale – che abilita i i Delegati provinciali “eletti” a votare -- gli stessi non avrebbero dovuto votare.
L’assunto merita piena adesione.
Posto che, quanto alla rilevanza del problema non risulta smentita l’affermazione dei ricorrenti per cui in ben 18 A.C.Provinciali non vi sarebbero state candidature, si osserva come la pretesa natura residuale del potere di coptazione dei delegati provinciali, non è sufficiente a far venir meno quello che appare un diretto vulnus per il principio democratico, del quale il ricordato art. 12 dei Principi del CONI costituisce una diretta esplicazione.
La designazione dall’alto dei delegati provinciali non deve avere alcuna influenza sulle procedure elettorali, per cui è corretta l’affermazione dei ricorrenti per cui, in caso di delegati coptati dal Presidente Federale questi non abbiano diritto di voto per non alterare la par condicio delle diverse componenti che concorrono per gli organi federali, presidenza compresa.
Il regolamento elettorale sul punto è illegittimo e va annullato con le conseguenze che seguono nel procedimento elettorale dell’1 agosto 2005.
6. In conclusione il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento degli atti impugnati nei sensi, e nei limiti, che precedono.
Le spese di giudizio seguono la prevalenza della soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla in tali limiti gli atti impugnati di cui in epigrafe.
2) Condanna l’ACI al pagamento in favore dei ricorrentii delle spese e degli onorari di giudizio che sono liquidate in complessivi € 3.000,00, di cui € 500,00 per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2006.