T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 15016/ 2006

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Francesco           CORSARO                           Presidente

Angelica             DELL’UTRI                        Componente

Stefano               FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen. proposto da OMISSIS- Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del presidente pro tempore sig. Ivo Lorenzi, con sede in Cortina d’Ampezzo, Largo Poste n. 37,  rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Cittolin e Orietta Frazzitta, presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Col di Lana n. 28;

CONTRO

- Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - F.I.S.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2;

- C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

- Ministero delle Politiche Giovanili e delle Attività Sportive, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della delibera del Consiglio Federale della F.I.S.G. del 28/7/2006, n. 6, con cui è stato approvato per il settore curling il Piano Quadriennale verso Vancouver 2010, nella parte in cui norma le modalità di scelta degli atleti da inserire nella squadra nazionale di curling che parteciperà al campionato europeo del 2006, conosciuta in data 30/7/2006;

- della delibera del Consiglio Federale della F.I.S.G. del 15/9/2006, n. 7, con cui è stato statuito che ogni decisione del C.F. in materia di partecipazione a manifestazioni internazionali per nazioni dovrà essere intesa nel senso che la F.I.S.G. vi parteciperà con una selezione liberamente determinata dal tecnico federale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della F.I.S.G.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 14.12.2006, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O e D I R I T T O

Con atto notificato in data 13/11/06 e depositato il successivo 22/11 l’associazione ricorrente, affiliata alla F.I.S.G., premesso di avere vinto il campionato nazionale di settore 2005/2006, sì che i propri giocatori avrebbero dovuto essere selezionati di diritto per la partecipazione con la nazionale agli Europei 2006, a termini della deliberazione federale n. 5 del 25/6/2005, lamenta che con le delibere gravate, intervenute a conclusione del Campionato, sono state modificate le modalità di scelta degli atleti da inserire nella squadra nazionale partecipante al campionato europeo; in particolare, è stato previsto che le squadre nazionali siano formate esclusivamente da selezioni dei migliori atleti della specialità, indipendentemente dalla società di appartenenza. A tale scopo, è stato effettuato un raduno di atleti, onde consentire al direttore sportivo di selezionare i possibili componenti delle squadre maschili e femminili chiamati a rappresentare l’Italia ai prossimi campionati europei di Basilea 2006.

Rappresenta come solamente alcuni atleti del OMISSISsiano stati selezionati per la squadra azzurra.

Deduce a fondamento del ricorso l’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alla delibera del Consiglio Federale n. 5 del 25/6/2005, la violazione del principio di affidamento, nonché degli artt. 24 e 5 dello Statuto F.I.S.G., chiedendo l’annullamento delle delibere impugnate ed il risarcimento dei danni.

Si è costituita in giudizio la F.I.S.G. concludendo per la reiezione del ricorso.

Prima dell’udienza di trattazione, in data 6/12/06, la associazione ricorrente ha depositato in giudizio un atto di rinuncia al ricorso, nel presupposto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Detto atto di rinuncia, sebbene non ritualmente notificato alle altre parti, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha il valore di inequivoca attestazione in ordine al venire meno dell’interesse del rinunziante ad una decisione di merito a lui favorevole (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 6/10/2003, n. 5817; Cons. Stato, Sez. VI, 12/11/1993, n. 850).

Non resta dunque al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.12.2006.
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