T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2315/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Di Traglia e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Condotti n. 91, presso lo studio Carabba & Partners,

contro

Federazione Italiana Baseball Softball, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 58,

nei confronti di

sig. OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del diniego di accesso ai documenti, richiesti il 6 novembre 2012, opposto dalla Federazione Italiana Baseball Softball il 5 dicembre 2012, nonché

per la declaratoria del diritto ad accedere alla documentazione richiesta.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Baseball Softball;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 27 febbraio 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 10 gennaio 2013 e depositato il successivo 16 gennaio il sig. OMISSIS ha impugnato il diniego di accesso ai documenti da lui richiesti il 6 novembre 2012, opposto dalla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) il 5 dicembre 2012.

Espone, in fatto, di aver partecipato all’elezione del Presidente della FIBS, all’esito della quale si è collocato al secondo posto con 4.918 voti mentre è risultato eletto il sig. OMISSIS con voti 6.978; il terzo candidato ha ottenuto 98 voti. Con l’istanza di accesso del 6 novembre 2012 ha chiesto copia dei verbali, delle schede elettorali; del documento redatto dalla Commissione verifica poteri, con il quale è stato accertato il numero delle società e associazioni presenti per il voto, in proprio o per delega; il numero dei voti complessivamente esprimibili e quello degli aventi diritto al voto, atleti e tecnici; le quietanze e distinte di pagamento delle quote di affiliazione o riaffiliazione alla FIBS e di tesseramento effettuato per gli anni 2010-2012 da tutte le società e associazioni presenti e rappresentate nella XXXIV Assemblea nazionale ordinaria della FIBS; tutte le dimissioni pervenute alla FIBS nel corso del 2012 e tutte le rinunce a candidature alla carica di Consigliere Federale pervenute alla FIBS in occasione della XXXIV Assemblea nazionale.

2. Avverso il diniego opposto dalla FIBS il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione.

Tale documentazione è necessaria per la valutazione e l’accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea stessa nonché della regolarità e correttezza delle procedure di elezione alle cariche federali, per accertare la legittimità delle investiture per l’effetto determinatesi, che hanno visto eletto come Presidente al terzo mandato il candidato OMISSIS in luogo del ricorrente. Infatti, ove il sig. OMISSIS  non avesse ricevuto un quorum di voti superiore al 55% di quelli validamente espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25.2 dello Statuto federale, si sarebbe dovuto procedere contestualmente ad una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non avrebbe potuto concorrere, salvo il caso in cui avesse conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Illegittimo è il riferimento, a supporto del diniego opposto, all’opposizione dei controinteressati, mai comunicata e comunque non assecondabile, e al presunto difetto di motivazione dell’istanza, che è invece ben circostanziata.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Baseball Softball, che ha preliminarmente eccepito la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento ad una parte della documentazione, versata agli atti del giudizio, mentre per la restante parte ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Il controinteressato OMISSIS non si è costituito in giudizio.

5. Alla camera di consiglio del 27 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente dato atto che durante la camera di consiglio del 27 febbraio 2013 il difensore del sig. OMISSIS ha dichiarato (e verbalizzato) che l’interesse all’accesso permane limitatamente alle schede di voto e alle quietanze di pagamento di affiliazione e riaffiliazione alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) e di tesseramento effettuato per gli anni 2010-2012 da tutte le società e le associazioni presenti e rappresentate nella XXXIV assemblea nazionale ordinaria della Federazione, tenutasi il 20 ottobre 2012, atteso che la residua documentazione richiesta è stata depositata presso la segreteria generale della Federazione Italiana Baseball Softball.

2. L’infondatezza del ricorso, per la parte in cui permane l’interesse, esime il Collegio dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dalla FIBS per non avere il ricorrente assolto alla cd. pregiudiziale sportiva prima di adire il Tar per l’annullamento del diniego di accesso.

3. Visti gli atti di causa, ritiene il Collegio che il ricorso portato al suo esame deve essere respinto, non avendo il sig. OMISSIS diritto ad accedere alle schede di voto e alle quietanze di pagamento di affiliazione e riaffiliazione alla FIBS, ancorchè per ragioni ulteriori rispetto a quelle opposte dalla stessa Federazione.

L’accesso ai documenti è infatti espressione di una posizione soggettiva di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o non del diritto di accesso, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, c.p.a.). Il che implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o non i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2012, n. 4261; id., Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 201; id. 12 gennaio 2011, n. 117).

Ciò chiarito, il Collegio ricorda che ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b, l. 7 agosto 1990 n. 241, presupposti per chiedere ed ottenere l’accesso alla documentazione amministrativa è la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della stessa.

Dunque, l’accesso ai documenti può essere esercitato - ed è quindi ammissibile il ricorso proposto contro il diniego, espresso o tacito, a riconoscerlo - solo quando è concreta ed attuale l’esigenza dell’interessato di tutelare, a mezzo di esso, situazioni per lui giuridicamente rilevanti. Da questa premessa, da tempo enunciata in giurisprudenza, quest’ultima fa discendere come corollario obbligato che l’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti amministrativi riguardanti il soggetto, che richiede l’accesso, va verificato dal giudice adito con riferimento alle finalità che, a mezzo di esso, egli dichiara di voler perseguire (Cons.Stato, Ap., 30 aprile 1999 n. 6; IV Sez., 27 agosto 1998 n. 1131 e 8 settembre 1995 n. 688; Tar Lazio, I Sez., 30 dicembre 2002 n. 14756).

Nel caso in esame il ricorrente motiva e circoscrive il proprio interesse all’ostensione documentale nella “volontà e determinazione … di appurare e verificare la regolare costituzione della XXXIV assemblea nazionale ordinaria della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), tenutasi il 20 ottobre 2012, nonché la regolarità delle procedure di elezioni alle cariche federali ivi tenute e svolte, al fine di accertare la legittimità delle investiture per l’effetto determinatesi”.

Le elezioni, alle quali il ricorrente ha partecipato sia come elettore che come candidato alla carica di Presidente della FIBS, si sono concluse in data 20 ottobre 2012, con la conseguenza che il relativo risultato è divenuto intangibile perché non tempestivamente impugnato né nella via endofederale (entro trenta giorni dall’esito) né – ove il sig. OMISSIS avesse ritenuto di dover adire direttamente il giudice dello Stato – con il ricorso al Tar Lazio (entro sessanta giorni dall’esito).

Segue da ciò che se anche il ricorrente potesse accedere alla documentazione che non è stata depositata agli atti del giudizio, la stessa non potrebbe risultargli utile per impugnare gli esiti delle elezioni, ormai divenuti intangibili.

Aggiungasi, per soli fini di completezza argomentativa, che il ricorrente non adombra e prova un principio di illegittimità delle operazioni elettorali, con la conseguenza che la visione, ad esempio, delle schede votate, delle quietanze e delle distinte di pagamento delle quote di affiliazione o riaffiliazione alla FIBS e di tesseramento effettuato per gli anni 2010-2012 da tutte le società e associazioni presenti e rappresentate nella XXXIV Assemblea nazionale ordinaria della FIBS; di tutte le dimissioni pervenute alla FIBS nel corso del 2012 e di tutte le rinunce a candidature alla carica di Consigliere Federale pervenute alla FIBS in occasione della XXXIV Assemblea nazionale, si sostanzierebbe in un controllo generalizzato del procedimento elettorale. E’ ciò in palese violazione del principio secondo cui l’accesso disciplinato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 non è finalizzato a consentire all’istante una generalizzata indagine esplorativa sulle eventuali ed ipotetiche irregolarità che potrebbero emergere dall’esame dell’attività svolta dall’Amministrazione, ma postula da parte dell’istante non solo la precisa indicazione del vizio riscontrabile nei documenti chiesti in visione, bensì anche la rilevanza che tale acquisizione assume rispetto alla difesa delle proprie ragioni, non essendo consentito un controllo generalizzato sull’azione amministrativa, seppure limitato ad un determinato settore.

Merita ancora di essere ricordato, riprendendo principi espressi dal giudice di appello (Cons. Stato, V Sez., 28 aprile 2011, n. 2541) con riferimento alle operazioni elettorali amministrative, che anche in materia elettorale è operante il principio generale, recepito dalla L. n. 241 del 1990, secondo il quale chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tuttavia, è anche vero che l'art. 15, L. n. 108 del 1968 prescrive adempimenti finalizzati a preservare l'integrità del materiale elettorale, allo scopo di garantire la sicura conservazione delle schede e dei verbali delle sezioni, ai fini della loro utilizzabilità per l'eventuale rettifica dei risultati elettorali originariamente verbalizzati (Cons. Stato, V Sez., 4 agosto 2009, n. 4882). Sicché in materia non vige un regime di accesso generalizzato, in quanto l'esigenza di conservare i plichi intatti a disposizione dell'autorità giurisdizionale, qualora sia necessario conoscerne per decidere specifiche impugnazioni degli scrutini, circoscrive l'accessibilità ai verbali dell'ufficio elettorale circoscrizionale e dell'ufficio elettorale centrale (Corte cost., ord., 27 luglio 2000, n. 386).

Tali principi, mutati mutandis, si estendono a tutte le operazioni elettorali, sussistendo in tutte parimenti la necessità di conservare i plichi intatti.

Infine, sebbene i precedenti rilievi siano di per sé soli sufficienti alla reiezione del ricorso, va pure osservato, con riferimento alle quietanze di pagamento di affiliazione e riaffiliazione alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) e di tesseramento effettuato per gli anni 2010-2012 da tutte le società e le associazioni presenti e rappresentate nella XXXIV assemblea nazionale ordinaria della Federazione, come non siano state evocate in giudizio le società cui tale documentazione si riferisce.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 05/03/2013

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