T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5652/2005
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter,
composto dai signori Magistrati
Francesco CORSARO, Presidente,
Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,
Stefano FANTINI, Primo Referendario,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. (…), proposto dalla OMISSIS s.r.l., corrente in Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Renato PALUMBI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via S. Pellico n. 24, presso lo studio dell’avv. CARELLO,
CONTRO
- la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO – FIP, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Guido VALORI e dall’avv. Paola M. A. VACCARO ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie n. 106 e
- il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI, in persona del Presidente pro tempore, non costituito nel presente giudizio
E NEI CONFRONTI
del sig. OMISSIS, controinteressato, non costituito nel presente giudizio
rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria,
PER L’ANNULLAMENTO
A) – della nota in data 20 gennaio 2005, con cui il Presidente della FIP ha nominato, quale Presidente del collegio arbitrale nella controversia tra la Società ed il controinteressato, un avvocato del Foro di Roma, provvedimento divenuto definitivo il 4 aprile 2005; B) – della nota FIP in data 22 febbraio 2005, recante la motivazione dell’atto precedente; C) – della decisione della Commissione giudicante nazionale n. 146 del 15 marzo 2005, che ha respinto il gravame attoreo avverso l’atto di nomina del predetto Presidente; D) – della decisione della corte federale FIP n. 60 del 4 aprile 2005, che respinto l’appello attoreo avverso la decisione n. 146/2005, di cui al c.u. n. 727 e comunicata il successivo giorno 18;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sola Federazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 23 giugno 2005 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, il prof. VACCARO e gli avvocati CARELLO (per delega dell’avv. PALUMBI) e VACCARO;
Ritenuto in fatto che la OMISSIS s.r.l., corrente in Bologna, assume d’essere una Società sportiva che opera nei Campionati nazionali di pallacanestro;
Rilevato che detta Società, essendo intervenuta una controversia con il proprio atleta tesserato sig. OMISSIS, residente in Ferrara ed avendo questi iniziato la procedura arbitrale a’sensi dell’art. 164 del r.o. FIP, dichiara d’aver nominato a sua volta il proprio arbitro e d’aver chiesto alla Federazione stessa di nominare il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto della norma di cui al successivo art. 165, V c.;
Rilevato altresì che la Commissione vertenze arbitrali – CVA della FIP, con atto del 20 gennaio 2005, ha nominato, quale terzo arbitro, l’avv. Alberto ANGELETTI del Foro di Roma, così disattendendo, a detta di tale Società, la norma che impone di tener conto della residenza delle parti;
Rilevato ancora che la FIP, con nota del 22 febbraio 2005 ed a richiesta di detta Società, le ha motivato la scelta nel senso che ogni diversa decisione avrebbe sollevato contestazioni dalle parti resistenti in Roma;
Rilevato infine che, aditi tutti i gradi della giustizia sportiva interna ed avendo sempre ottenuto una risposta negativa alla sua prospettazione, detta Società si grava ulteriormente innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo vari profili di censura;
Considerato in diritto anzitutto che, all’udienza camerale del 23 giugno 2005, sussistendo i presupposti di completezza dell’istruttoria e del contraddittorio e su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio a’sensi dell’art. 21, X c., I per. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, affinché il giudizio sia definito nelle forme di cui al successivo art. 26, V c.;
Considerato inoltre che dev’esser rigettata, per manifesta infondatezza, l'eccezione dell’intimata FIP in ordine al difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla nomina del Presidente del collegio arbitrale, nell’àmbito delle controversie instaurate tra una Società sportiva ed un proprio atleta tesserato, in quanto tale attività inerisce strettamente alle funzioni federali della giustizia sportiva, ossia ad un oggetto che, aldilà della sua concreta regolazione in forme conciliative, arbitrali o contenziose, appartiene pacificamente al complesso delle materie di diritto pubblico evincibili dallo Statuto del CONI e nei cui confronti le Federazioni sportive agiscono come organi di quest’ultimo ente pubblico ed esercitano pubbliche potestà;
Considerato invece che il ricorso in epigrafe s’appalesa manifestamente inammissibile per aver intimato nel presente giudizio il CONI ¾che è del tutto sfornito di legittimazione passiva nella specie e, comunque, la ricorrente non ne fornisce neppure un minimo principio di prova contraria¾, mentre ha omesso di convenirvi l’avv. ANGELETTI, quale terzo arbitro nominato con gli atti impugnati e che, quindi, vanta una legittima posizione di controinteresse nel giudizio stesso, sussistendone per lui i requisiti soggettivi (individuazione nominativa e facile identificazione in tali atti) ed oggettiva (qualità di destinatario degli effetti positivi degli atti impugnati, che la pretesa attorea interebbe rimuovere);
Considerato altresì che, anche a voler prescindere da tale vicenda, la pretesa attorea è del tutto priva di pregio, in quanto, in virtù dell’art. 164, II c. del r.o. della FIP, sussiste in capo al Presidente della CVA una discrezionalità nella scelta del terzo arbitro d’ampiezza pari a quella delle parti private in soggetta materia, che ben possono nominare costui attingendo da qualsivoglia delle liste di cui al successivo art. 165, III c.;
Considerato ancora che, in difetto d’una norma cogente nell’art. 165, V c. ¾che ancori, cioè, in modo esclusivo o preminente siffatta discrezionalità al solo criterio delle residenze delle parti¾, tale richiamo, che peraltro si pone al medesimo livello degli altri due parametri colà indicati e che non è di per sé sanzionato ad hoc, ha carattere soltanto esortativo, ossia di non procedere a nomine abnormi, manifestamente illogiche o sproporzionate rispetto al tipo ed alla qualità degli interessi dedotti in arbitrato;
Considerato, anche ad accedere alla tesi dell’inderogabilità del riferimento territoriale, questo va letto con riguardo alla sola residenza anagrafica delle parti soltanto se esse partecipino alla procedura arbitrale personalmente, com’ è loro diritto, e non anche a mezzo di procuratori costituiti e con domicilio eletto altrove, nel qual caso rettamente, come nella specie, non si può legittimamente prescindere da siffatta elezione;
Considerato infine che rettamente tali aspetti siano stati valutati dal Presidente della CVA e comunicati alla ricorrente con la nota del 22 febbraio 2005, che va intesa come legittima forma d’integrazione motivatoria della nomina impugnata;
Considerato quindi che, in ordine alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, dichiara inammissibile, e comunque infondato, il ricorso n. 5180/2005 in epigrafe.
Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore della sola Federazione resistente e costituita, delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 2000,00 (Euro duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2005.