T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5877/2003
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO,
Sez. III-ter
composto da
dr. Francesco Corsaro Presidente
dr.ssa Lucia Tosti Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere, rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. (…) R.G. proposto dalla Società VOLLEY GONZAGA MILANO S.R.L., in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Abbate e Massimo Segnalini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla v. Paolucci De’ Calcoli, n.1;
contro
La FIPAV - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO, costituitasi in giudizio a mezzo dell’avv. Fioravante Carletti;
e nei confronti
- OMISSIS non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
-- della decisione della Commissione d'Appello Federale della FIPAV n. 17 del 20.02.1996, notificata in data 06.05.1996
-- in via subordinata delle norme regolamentari e di ogni altro atto o fatto connesso o conseguente al predetto provvedimento;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dal ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 3 aprile 2003 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l’Avv. Segnalini per la ricorrente e l’Avv. A. Conte per Carletti.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
La società Volley Gonzaga Milano S.r.l., la quale assume che in conseguenza del venir meno della sponsorizzazione della OMISSIS, si sarebbe trovata nell'impossibilità di iscriversi al campionato di pallavolo di Serie A1 per la stagione 1995-1996, impugna la decisione con cui la Commissione d'Appello Federale della FIPAV, nel respingere il ricorso d’appello della Società, ha autorizzato lo scioglimento del vincolo ed ha stabilito la non spettanza dell’indennizzo -- pari al 25 % del parametro di svincolo ordinariamente previsto per il caso di cessione del titolo sportivo ad altra società -- a carico dei giocatori,ritenendo che la causa della mancata iscrizione fosse imputabile alla medesima Volley Gonzaga Milano.
Il ricorso è affidato alla denuncia di quattro motivi di gravame relativi alla violazione degli artt. 39 del Reg. Affiliazioni e Tesseramenti, in relazione agli artt. 55 e 57 del Regolamento Gare ed al “Vademecum stagione agonistica 1995/1996”; ed eccesso di potere sotto diversi profili.
La Federazione, si è costituita in giudizio con memoria difensiva in data 9 agosto 1996.
Con memoria del 13 marzo 2003, la difesa della resistente ha depositato gli atti del procedimento ed una memoria difensiva a sostegno delle proprie argomentazioni.
All'udienza del 3 aprile 2003, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Con il primo motivo si contesta la legittimità della decisione della Commissione federale d’appello che, ritenendo imputabile alla Società ricorrente la decisione di non iscriversi al Campionato, ha autorizzato definitivamente lo scioglimento - senza alcun indennizzo -- dei giocatori (odierni controinteressati) dal vincolo sportivo.
Per la ricorrente, la CAF avrebbe erroneamente qualificato la mancata iscrizione come “atto grave e penalizzante”, in quanto “unilaterale e volontario”.
Il Regolamento FIVAP al riguardo infatti distinguerebbe solamente due ipotesi:
-- il “ritiro prima dell’inizio del campionato”(art. 55): per tale evenienza non è prevista alcuna sanzione perché non pregiudica non ricevendo pregiudizio lo svolgimento dell’attività agonistica e i singoli atleti, che possono chiedere lo svincolo “secondo i regolamenti vigenti”, cioè previo versamento di un indennizzo a loro carico quando la “giusta causa non sia imputabile al Sodalizio”(art. 39 del Reg. Affiliazioni e Tesseramenti);
-- il “ritiro dal campionato”, ovvero la mancata partecipazione allo stesso (art. 59): per tali fattispecie è prevista la sanzione della retrocessione al campionato provinciale ad iscrizione libera, nonché lo scioglimento dal vincolo dei giocatori.
Ricorrendo, nella vicenda in esame, la prima dell’anzidetta ipotesi, ad avviso della ricorrente la CAF avrebbe illogicamente disconosciuto il suo diritto a percepire l’indennizzo per lo svincolo dei giocatori.
In via subordinata, qualora la decisione impugnata dovesse essere ritenuta conforme alle disposizioni regolamentari, la ricorrente lamenta, con il quarto motivo di ricorso, l’illegittimità per illogicità e violazione del principio di eguaglianza delle regole di cui agli artt. 39 del Reg. Affiliazioni e Tesseramenti in relazione agli artt. 55 e 57 del Regolamento Gare ed al “Vademecum stagione agonistica 1995/1996.
Entrambi gli assunti sono privi di pregio giuridico.
Va anzitutto rilevato che la stessa ricorrente non censura l’interpretazione che la CAF ha dato al “Vademecum”, secondo cui la volontaria mancata iscrizione al Campionato è pienamente equiparabile al “ritiro prima dell’inizio del campionato”.
Se “il ritiro dal campionato” si risolve nella mancata partecipazione di una squadra al torneo, altrettanto può dirsi per la “mancata iscrizione” di un sodalizio in possesso dei titoli sportivi dato che implica l’identico effetto sostanziale, vale a dire il mancato allineamento di un squadra che, sul campo, aveva conseguito la relativa legittimazione.
Nè vi sono elementi, sul piano sportivo, che inducano a ritenere la “mancata iscrizione” come tertium genus rispetto alle due ipotesi sopra delineate.
In ogni caso, anche a ricondurre la “mancata iscrizione” all’ipotesi del “ritiro prima dell’inizio del campionato”, la Società non avrebbe automaticamente titolo a conseguire gli indennizzi dagli atleti, tale ristoro potendo conseguire, ai sensi dell’art. 39 del Reg. Affiliazioni e Tesseramenti, solamente se la causa del ritiro non sia addebitabile alla Società Sportiva.
La mancata iscrizione appare, nel caso in esame, imputabile alla Società ricorrente, poichè il venir meno di finanziamenti o di sponsorizzazioni non è sufficiente a configurare una “giusta causa” non imputabile al Sodalizio.
Le situazioni di difficoltà economiche delle società sono a tutti i livelli assai diffuse nella realtà dello sport contemporaneo e ad esse le società normalmente reagiscono con un ridimensionamento delle ambizioni, e dei relativi oneri; oppure con la cessione del titolo sportivo.
Per questo la volontaria mancata iscrizione al campionato non appare immediatamente comprensibile dato che ha comportato la perdita non facilmente recuperabile del valore, economico ed ideale, acquisito dalla società nel corso della pregressa attività agonistica. La decisione della Società si rivela peraltro seriamente lesiva degli interessi dei giocatori i quali -- senza alcuna responsabilità -- si sono visti privati della possibilità di prestare, nei termini contrattualmente previsti, la propria attività di atleti professionisti.
La mancata iscrizione denota, in qualche misura, una carenza di capacità gestionale che offre supporto logico al giudizio circa la responsabilità della Società.
In definitiva, il provvedimento impugnato appare esente da vizi logici, funzionali e motivazionali, avendo legittimamente la CAF addebitato alla Società, ai sensi dell’art. 39 del Reg. Affiliazioni e Tesseramenti, la intenzionale scelta di non iscriversi al campionato e, in conseguenza di tale premessa, giustamente negato l’indennizzo a carico dei giocatori.
In tale scia, deve parimenti essere disatteso il quarto motivo, con cui si chiede l’annullamento dell’intero impianto normativo sulla cui base è stata adottata la soluzione della controversia qui impugnata per contraddittorietà ed illogicità.
E’ proprio l’applicazione di tali regole nel caso concreto che dimostra come gli artt. 39 del Reg. Affiliazioni e Tesseramenti, gli artt. 55 e 57 del Regolamento Gare, ed il “Vademecum stagione agonistica 1995/1996” appaiono coerentemente diretti ad assicurare la regolare, e non speculativa, conduzione delle attività sportive di interesse generale, ed al contempo a tutelare gli interessi professionali e sportivi degli atleti.
Entrambi i motivi vanno dunque disattesi.
2. In conseguenza delle considerazioni che precedono, possono respingersi unitariamente:
-- il secondo motivo con cui si lamenta, sul piano formale e funzionale, il difetto di motivazione del provvedimento per non aver tenuto in alcun conto le posizioni della ricorrente;
-- il primo profilo del terzo motivo con cui si lamenta che, non avendo la C.A.F. il potere di addebitare la mancata iscrizione al campionato alla società ricorrente, avrebbe dovuto quantomeno esplicitare le ragioni della determinazione.
Come visto in precedenza il provvedimento impugnato appare esente da ogni menda di ordine logico e funzionale in quanto, la CAF,investita dal gravame della ricorrente, ha prima identificato l’ambito proprio della fattispecie della “mancata iscrizione” (cfr. la terza pagina) e poi , in maniera perfettamente coerente con le premesse, preso in considerazione gli interessi contrapposti della società e dei tesserati (cfr. quarta pagina, secondo e quarto periodo).
Sul punto, la motivazione appare ampia e convincente.
3. Destituito di fondamento è poi il secondo profilo del terzo profilo con cui si lamenta l’illegittimità della pretesa della C.A.F. ad ottenere ulteriori e specifiche giustificazioni in ordine alla mancata iscrizione, essendo “pacificamente notorie” anche a livello della stampa nazionale.
Al contrario, per le ragioni dette in precedenza, l’abbandono dello sponsor, ancorché fatto notorio, di per sé, non costituiva una ragione sufficiente per giustificare la non iscrizione.
Ed è per questo che, correttamente la CAF ha rilevato la debolezza delle affermazioni e delle pretese del Sodalizio sportivo ricorrente il quale, per poter lucrare gli indennizzi, anzichè appellarsi alla sola circostanza del venir meno dello sponsor, avrebbe dovuto quantomeno dimostrare di aver esperito ogni possibile tentativo per onorare comunque gli impegni assunti; oppure alienare l’attività o comunque favorire una idonea sistemazione degli atleti tesserati.
L’assenza, anche in questa sede giurisdizionale, di qualsiasi indicazione al riguardo appare sintomatica della mancanza di volontà di far luogo ad ogni possibile tentativo per porre rimedio alla difficile situazione nell’interesse dello sport e degli atleti
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese, secondo le regole generali, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00 a carico della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^-ter :
1) respinge il ricorso n. 10061/1996
2.) condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che sono omnicomprensivamente liquidate in € 1.500,00 in favore della resistente FIPAV.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2003.