T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7243/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Adami, con domicilio eletto presso Lorenzo Contucci in Roma, via Candia, 50;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la revoca del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art 6 l. n. 401/89 e ss.mm.ii.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che parte ricorrente:

- già destinataria del divieto, per la durata di anni uno, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate nel provvedimento del Questore di Roma del 06.11.2011, per essere stata trovata in possesso, in concorso con altra persona, di oggetti comunque atti ad offendere (si è trattato di 5 coltelli con lama di varia lunghezza, 4 martelli, 2 mazze con manico in legno, 1 chiave inglese, 1 chiave a pappagallo, un manganello, 4 aste della lunghezza compresa tra cm. 65 e 100 tre delle quali di plastica dura e la quarta in ferro: ved. sentenza Trib.pen. n.4265/2012), custoditi in parte nel cofano dell’autovettura condotta da altra persona ed in parte all’interno della stessa autovettura ove sedeva il ricorrente;

- è stata assolta con la sentenza sopra indicata (che ha, invece, condannato il conducente e proprietario dell’autovettura a mesi sei di reclusione ed €1000,00 di multa), “per non aver commesso il fatto”;

- si è gravato col ricorso in epigrafe avverso il provvedimento con cui il Questore di Roma, in data 18.4.2012, (ritenendo non condivisibile la tesi della non visibilità del materiale offensivo sopra indicato) ha respinto l’istanza, da esso ricorrente azionata, di revoca, in conseguenza della citata decisione assolutoria, della misura interdittiva in premessa indicata. Nello specifico, premettendo l’indissolubilità del binomio denuncia – Daspo, ha prospettato un’esegesi dell’art.6 c.5 della legge n.401 del 1989 ( di seguito: Legge) per effetto della quale la revoca del Daspo è un atto vincolato ed imposto quando in sede penale “si sia stabilita la non responsabilità dell’indagato”;

Considerato:

- che, l’evocazione del binomio sopra citato non è pertinente al caso di specie in cui il ricorrente è stato denunciato all’Ago e che da tale denuncia si è poi originato il procedimento penale come sopra definito;

- che la ratio della disposizione applicata al ricorrente, si rinviene nell’attribuzione di un potere interdittivo in capo al Questore esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, sicché la misura di divieto di accesso a impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Detto potere si connota di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela dell'ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva in caso di pericolo anche solo potenziale di lesione. Ne consegue che:

a) l’esercizio di tale potere resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche;

b) che il parametro valutativo affidato all’amministrazione non è condizionato al positivo vaglio penalistico sulle condotte (cfr., in tal senso, Cons. St. n.9074 del 2010);

- che la tesi esegetica patrocinata in gravame non è condivisibile in quanto la Legge prevede la revoca o la modifica della misura interdittiva “qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione”; e tale non è il caso di specie avendo il G.o. ritenuto mancante la prova che il ricorrente “fosse a conoscenza della detenzione dei beni in questione”; e tanto anche con riguardo ai beni (atti ad offendere e sopra descritti) che si trovavano all’interno dell’abitacolo che ospitava il ricorrente, non essendo stato provato che alcuno di tali beni (allocati, in parte sotto il sedile ed in parte nella portiera lato guidatore), “era dunque lasciato in vista” e che dunque fosse visibile dal passeggero ricorrente;

- che conseguentemente il Giudice penale non ha escluso che il ricorrente fosse a conoscenza del trasporto di detti beni atti ad offendere ma che è mancata la prova di tale conoscenza, [senza indicare quale tipo di prova potesse essere idonea a attestare che i beni de quibus (le cui dimensioni ed il cui elevato quantitativo sono pure elencati nella parte narrativa della decisione del G.o.) fossero necessariamente visibili da parte del ricorrente presente all’interno di detta autovettura];

- che conseguentemente appare del tutto plausibile e scevro da illogicità il ragionamento seguito dal Questore che ha ritenuto non venute meno ovvero non mutate le condizioni che, a suo tempo, avevano giustificato l’emissione del provvedimento interdittivo;

Considerato ancora:

- che ricorrono, i presupposti per l’immediata definizione del giudizio tramite una pronuncia in forma semplificata: evenienza questa rappresentata alle parti presenti nessuna delle quali ha manifestato l’intendimento di assumere alcuna delle iniziative indicate nell’art.60 del C.p.a.;

- che le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate fra le parti in causa ;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del C.p.a. respinge , come da motivazione, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 03/08/2012

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