T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7486/2013
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSISe OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso Lorenzo Contucci in Roma, viale delle Milizie n. 138;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
Questura di Roma, in persona del Questore p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensione,
dei provvedimenti del Questore della Provincia di Roma adottati in data 15 aprile 2013, successivamente notificati, con cui veniva fatto divieto ai ricorrenti per anni uno di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 12 giugno 2013 e depositato il successivo 25 giugno 2013, i ricorrenti impugnano i provvedimenti con cui gli è stato fatto divieto di accedere agli stadi per anni uno in quanto venivano sorpresi “presso la stazione ferroviaria di Civitavecchia senza titolo di viaggio a bordo del treno diretto a Torino….”, comportando una sosta prolungata di circa tre ore, con serio e concreto pericolo per la sicurezza pubblica;
- ai fini dell’annullamento i ricorrenti deducono, tra l’altro, violazione di legge e, in particolare, dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, sostenendo che – nel caso di specie – non è riscontrabile alcuna delle condotte ivi contemplate;
- con atto depositato in data 9 luglio 2013 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, astenendosi – nel prosieguo – dal produrre memorie e/o documenti;
Ritenuto che la censura de qua è fondata in quanto:
- l’art. 6 in questione – anche prescindendo dalle ipotesi normativamente individuate, nella stesso previste – ricollega sempre e comunque gli episodi di violenza e/o di induzione alla violenza allo svolgimento di “manifestazioni sportive”, in linea, tra l’altro, con lo spirito della legge e le finalità che hanno condotto all’approvazione della stessa (le quali trovano, del resto, adeguato riscontro nelle misure sanzionatorie contemplate, riguardanti l’inibitoria dell’accesso agli stadi);
- la condotta contestata ai ricorrenti – consistente nell’essere stati sorpresi a bordo di un treno “senza titolo di viaggio” – si presenta autonoma e del tutto svincolata dalla circostanza che abbiano o meno luogo manifestazioni sportive, costituendo un evento che ben può verificarsi in altre, diverse occasioni;
Ritenuto che tanto sia sufficiente per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6022/2013, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2013