T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9560/2001
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. (…) proposto dall’ASSOCIAZIONE OMISSIS , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Afeltra, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32;
c o n t r o
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti di
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, presso il cui studio elegge domicilio in Roma, Via G. Pisanelli n.2;
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL (F.I.G.H.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Tonucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde n.7;
per l’annullamento
del Decreto 19 dicembre 2000 e dei seguenti provvedimenti presupposti:
deliberazione consiliare del CONI n.1123 del 27/7/2000, deliberazioni della Giunta esecutiva del CONI n.897 del 13/19/2000 e n. 1000 del 20/10/2000, deliberazione del Commissario ad acta prot. 10970 del 18/10/2000, nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti e conseguenti, comprese le modalità di svolgimento dell’assemblea generale, straordinaria ed ordinaria della FIGH, tenutasi in Roma il 7/1/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 17 ottobre 2001, il Cons. Francesco Giordano;
Uditi, altresì, l’avv. R. Afeltra per l’associazione ricorrente, l’avv. dello Stato Vetrella per l’amministrazione resistente, l’avv. F. Schillaci su delega dell’avv. A. Angeletti per il C.O.N.I. e l’avv. M. Tonucci per la FIGH;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l’odierno gravame l’associazione ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale approvativo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Handball, unitamente agli atti presupposti emanati dal CONI, chiedendone l’annullamento, per eccesso di potere e violazione di legge nonché per omessa vigilanza e controllo sugli atti del CONI, con vittoria di spese competenze ed onorari.
Si sono costituiti parti resistenti sia il Ministero dei Beni e delle Attività culturali sia il CONI e la FIGH, i quali hanno formulato varie eccezioni in via pregiudiziale, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (Ministero e FIGH) ed evidenziando diversi profili di inammissibilità (o improcedibilità) del proposto gravame.
Quanto al merito, le controparti hanno affermato l’infondatezza dell’impugnativa, chiedendone il rigetto, con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di giudizio.
La causa è stata introitata per la decisione nel corso dell’udienza pubblica del 17 ottobre 2001.
DIRITTO
Per consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale, occorre, in primo luogo, esaminare l’eccezione pregiudiziale che attiene al preteso difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia.
L’eccezione è infondata e va, perciò, disattesa giacchè gli atti impugnati, in via principale, non sono esplicazione di un’attività privatistica di natura paritetica, bensì rivestono carattere autoritativo in quanto emessi da autorità amministrative nell’esercizio di una potestà d’imperio e, come tali, risultano ascrivibili al novero dei provvedimenti amministrativi in senso proprio.
Va conseguentemente ritenuta la giurisdizione del giudice adito, nella fattispecie contenziosa all’esame.
Può essere, invece, condivisa l’ulteriore eccezione di rito, ex adverso sollevata, di inammissibilità del gravame per assoluto difetto di interesse della parte ricorrente.
Si osserva, al riguardo, che nell’atto introduttivo del giudizio l’associazione istante si è profusa, con lodevole impegno, nell’intento di dimostrare l’illegittimità dei censurati provvedimenti, ma ha completamente omesso di delineare la sua specifica posizione processuale, con precipuo riferimento all’ambito ed al contenuto della questione controversa dedotta in lite.
Si vuol dire, in concreto, che, se non appare lecito dubitare della titolarità in capo alla Libertas Haenna di un interesse giuridico sostanziale che ne legittima la pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa, atteso che essa, quale associazione polisportiva, è verosimilmente affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Handball e vanta, quindi, una posizione legittimante che le deriva da un preesistente rapporto giuridico tuttora in atto; ciò che si rivela carente, nel caso di specie, è la sussistenza di una lesione effettiva ed immediata, a carico della sfera giuridica di parte ricorrente, che si ritenga subita per effetto diretto degli atti e provvedimenti impugnati.
Invero, l’intimante non ha fornito alcuna indicazione in proposito, accreditando la tesi di parte avversa che la considera sprovvista di una situazione giuridica qualificata e ravvisa, nei suoi confronti, un interesse di mero fatto non meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Poiché, dunque, la semplice titolarità di un interesse sostanziale non è sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso giurisdizionale, occorrendo all’uopo la sussistenza di un peculiare interesse a ricorrere -diretto, personale e concreto- di natura processuale, in quanto volto ad eliminare, in sede giurisdizionale, gli effetti di un’immediata lesione perpetrata a danno della sfera giuridica patrimoniale (o anche solo morale) di parte ricorrente, l’impugnativa all’esame non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse dell’istante.
Quanto alle spese, si ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle stesse fra le parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, dichiara inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2001, con l’intervento dei signori Magistrati:
Filippo MARZANO Presidente
Francesco GIORDANO Consigliere rel. est.
Carlo MODICA DE MOHAC Consigliere