T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1834/ 2017
Pubblicato il 03/02/2017
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Persio e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in Roma, via G. Paisiello, 55;
contro
Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati e Annalisa Damele, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Mozzati in Roma, via G. Carducci,4;
nei confronti di
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituito in giudizio; OMISSIS non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti recanti le valutazioni rese dalla commissione esaminatrice circa le prove espletate dai ricorrenti nell’ambito della procedura di aggiornamento/conferma tecnica triennale degli istruttori nazionali sci di fondo svoltasi ad Anterselva nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2009;
di ogni altro presupposto o connesso, ivi compresi i verbali della commissione esaminatrice;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.);
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti agiscono innanzi questo giudice per ottenere l’annullamento delle valutazioni rese dalla Commissione esaminatrice nominata dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) in merito alle prove dagli stessi espletate nell’ambito della procedura di “aggiornamento/conferma tecnica triennale” degli istruttori nazionali sci di fondo svoltasi ad Anterselva i giorni 3, 4 e 5 aprile 2009, allorquando, contrariamente al programma previamente comunicato (note del 12 marzo 2009), venivano sottoposti alla prova teorica il 4 aprile, anziché il giorno successivo.
2. Il ricorso, che secondo la prospettazione di parte ricorrente rientrerebbe nella giurisdizione del g.a., stante la natura pubblicistica dei gravati provvedimenti di mancata conferma, è affidato ai seguenti motivi di diritto:
I. Sulla illegittima anticipazione della prova teorica: violazione e falsa applicazione dei genarli principi in tema di procedimento amministrativo; eccesso di potere; violazione del principio dell’affidamento; illogicità; sviamento; violazione dell’art. 97 cost.
II. Sull’illegittima composizione della commissione esaminatrice: violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui al combinato disposto degli artt. 10 e 7.2.c del Regolamento Co.scu.ma. anche in relazione all’art. 3, l. n. 241/90.
III. Sull’illegittimità del sistema adottato per la prova didattico-culturale: violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui all’art. 10 del Regolamento Co.scu.ma. Violazione dei generali principi in tema di procedure d’esame. Violazione dell’art. 97 cost. Eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, illogicità.
IV. Sull’illegittima attribuzione del punteggio con riguardo alla soglia della sufficienza: violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui all’art. 10 del Regolamento Co.scu.ma. anche in relazione all’art. 3, l. n. 241/90. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 cost. Eccesso di potere: travisamento dei fatti, difetto di istruttori, illogicità, irragionevolezza, sviamento.
3. Si è costituita in giudizio la Federazione italiana Sport invernali (F.I.S.I.) deducendo, in via preliminare l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione nonché la sua improcedibilità e infondatezza nel merito.
4. Alla pubblica udienza del 21 novembre 2016 la causa è stata rinviata al fine di consentire il deposito delle cartoline di ricevimento del ricorso, per poi essere, infine, discussa alla pubblica udienza del 5 dicembre 2016, quando è passata in decisione.
5. Il ricorso, notificato e depositato nei termini di legge, è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, come convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, infatti, “è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.
Al successivo comma 2, viene precisato che in siffatte materie i soggetti dell'ordinamento sportivo hanno l'onere di adire, ove vogliano censurare la applicazione delle predette sanzioni, «gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo», secondo le previsioni dell'ordinamento settoriale di appartenenza.
L’art. 3, del d.l. n. 220/2003 completa, dunque, il quadro normativo di riferimento, individuando una triplice forma di tutela giustiziale.
Una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario.
Una seconda, relativa alle questioni aventi oggetto le materie di cui all'art. 2, comma 1, d.l. cit., nella quale, in linea di principio, la tutela, stante l’irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento sportivo, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa".
Infine, una terza forma di tutela, di carattere residuale, rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ebbene, il presente ricorso ha ad oggetto il mancato superamento, da parte dei sei ricorrenti, istruttori nazionali di sci di fondo, delle prove d’esame per la conferma tecnica triennale obbligatoria, ai sensi dell’art. 10 del regolamento Coscuma.
Le censure mosse da parte ricorrente, in particolare, attengono esclusivamente alle modalità di svolgimento della procedura della conferma tecnica che è regolata da norme regolamentari interne all’ordinamento sportivo, non aventi rilevanza per l’ordinamento generale, in quanto il relativo giudizio è fondato esclusivamente su criteri tecnico-sportivi di valutazione delle qualità tecniche espresse dai ricorrenti in sede di esame.
Il mancato superamento della sessione tecnica triennale, d’altra parte, come statuito dal medesimo art. 10, reg. Coscuma, non determina la perdita dello status di tesserato da parte di coloro che non ottengono la valutazione minima richiesta, in quanto gli stessi potranno essere ammessi a sostenere la conferma tecnica triennale nella sessione successiva.
Dunque, appare evidente come le doglianze sollevate da parte ricorrente rientrino pienamente nelle questioni interne alla giustizia sportiva, soggette agli strumenti di tutela propri del relativo ordinamento.
Ciò in quanto la procedura d’esame e la relativa valutazione risultano basati, come detto, su un giudizio relativo alle qualità tecniche, privo di rilevanza esterna all'ordinamento sportivo, non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell'ordinamento statale il giudizio di inidoneità tecnica allo svolgimento dell’attività di istruttore federale (in fattispecie analoga, Cons. St., sez. VI, n. 2333/2009; TAR Lazio, sez. III-ter, n. 10911/2007).
6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice statale, dovendosi affermare, sulla controversia de qua, la giurisdizione del giudice sportivo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 220/2003
7. Il ricorso, ad ogni modo, sarebbe anche improcedibile, non avendo parte ricorrente rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, che avrebbe richiesto il previo esperimento di tutti i rimedi offerti dall'ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente adire questo giudice (Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez III ter, n 11125/2013; Tar Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258; id., sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).
8. La peculiarità della questione controversa giustifica comunque la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Romano, Referendario, Estensore