T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3996/2009
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- Sezione Terza Ter –
composto dai Magistrati:
Italo Riggio Presidente
Maria Luisa De Leoni Consigliere
Giulia Ferrari Consigliere – relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. (…), proposto dall’ OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Natale Bonfiglio e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Pellegrino Matteucci n. 44 presso lo studio dell’avv. Milena Cipollone,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro presso il cui studio in Roma, viale delle Milizie n. 106, è elettivamente domiciliata,
della Lega Società di pallacanestro di Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
della OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio, nonché
nei confronti
della OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS, non costituita in giudizio,
della Pallacanestro OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS Roma, non costituita in giudizio,
della OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS Avellino, non costituita in giudizio,
della OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS, non costituita in giudizio,
della OMISSIS Società sportiva a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Armani Jeans, non costituita in giudizio,
della OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non costituita in giudizio,
della OMISSISs.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS, non costituita in giudizio,
della OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non costituita in giudizio,
della OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS, non costituita in giudizio,
della OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non costituita in giudizio,
della OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non costituita in giudizio,
della OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non costituita in giudizio,
della OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non costituita in giudizio,
della OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS Udine, non costituita in giudizio,
della OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non costituita in giudizio, e
della OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non costituita in giudizio,
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti inoltrata, in data 19 dicembre 2008, alla Federazione Italiana Pallacanestro e da questa ricevuta il successivo 23 dicembre.
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P. e la relativa memoria;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 9 aprile 2009 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 21 febbraio 2009 e depositato il successivo 5 marzo 2009 l’ OMISSIS s.r.l. impugna il silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti inoltrata, in data 19 dicembre 2008, alla Federazione Italiana Pallacanestro e da questa ricevuta il successivo 23 dicembre.
Espone, in fatto, di aver proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio avverso la revoca dell’ammissione al campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009, disposta dalla Federazione Italiana di Pallacanestro, in data 20 settembre 2008, per asseriti mancati pagamenti di contributi previdenziali.
Detto provvedimento è stato impugnato dapprima dinanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport e poi, stante l’esito negativo del lodo, dinanzi al T.A.R. Lazio che, con ordinanza n. 4878 del 2008, ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato.
Con telegramma del 22 ottobre 2008 la ricorrente ha quindi comunicato alla F.I.P. il proprio recesso dall’affiliazione alla Federazione.
Con successivo atto stragiudiziale del 19 dicembre 2008 ha chiesto alla Federazione il rilascio di documenti utili per la proposizione di motivi aggiunti al ricorso pendente dinanzi al T.A.R. Lazio e per le azioni penali e risarcitorie scaturenti dall’effettivo accertamento dei fatti, anche sotto il profilo probatorio.
In particolare, ha chiesto l’ostensione:
a) dei documenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), h), h), i), j) e k) della delibera del Consiglio Federale del F.I.P. n. 290 del 2008, recante la “normativa ai fini dell’ammissione delle società regolamentate dalla L. 23 marzo 1981 n. 91 e s.m. al campionato 2008 – 2009”;
b) dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e k) della delibera del Consiglio Federale della F.I.P. n. 267 del 2007, recante la “normativa ai fini dell’ammissione delle società regolamentate dalla L. 23 marzo 1981 n. 91 e s.m. al campionato 2007 – 2008”;
c) della documentazione con la quale la Lega di Pallacanestro serie A ha comunicato alla F.I.P. l’elenco delle società che hanno o non hanno rispettato le condizioni di ammissione o permanenza nella lega stessa ai sensi del relativo regolamento, incluso quello esecutivo;
d) delle note – parere, dei verbali dell’istruttoria e delle note, rispettivamente, adottati e/o stilati e/o comunicati dalla Commissione Tecnica della F.I.P. ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Federale n. 290/2008 e della L. n. 91 del 1981, anche ai fini dell’individuazione dell’equilibrio economico finanziario di ciascuna società ammessa al campionato professionistico;
e) delle delibere adottate dalla F.I.P., con le quali sono state iscritte al campionato di serie A 2008 – 2009 le sedici società che attualmente vi militano.
Sulla predetta istanza, ricevuta dalla Federazione in data 23 dicembre 2008, si è formato il silenzio diniego.
2. Avverso il diniego tacito di rilascio dei documenti richiesti la ricorrente è insorta deducendo:
Violazione ed erronea applicazione artt. 25 L. n. 241 del 1990 e 1 e 2 del relativo regolamento attuativo emanato con D.P.R. 12 aprile 2006. E’ illegittimo il diniego tacito di ostensione dei documenti richiesti con l’istanza del 19 dicembre 2008, sussistendo tutti i requisiti e i presupposti per il rilascio della documentazione. Questa è infatti detenuta dalla Federazione. Gli atti relativi alle due annualità sono stati richiesti per incrociare i dati esposti dai dichiaranti e gli accertamenti e/o provvedimenti, rispettivamente effettuati e/o adottati dalla F.I.P., dalla Lega delle società di pallacanestro di serie A e dalla COM.TE.C.
3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., che ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva della OMISSIS e l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
4. La Lega Società di pallacanestro di Serie A non si è costituita in giudizio.
5. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I. non si è costituito in giudizio.
6. Il COM.TE.C. non si è costituita in giudizio.
7. La OMISSISs.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Montepaschi Siena, non si è costituita in giudizio.
8. La OMISSIS s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSISRoma, non si è costituita in giudizio.
9. La S.S. OMISSIS, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come Air Avellino, non si è costituita in giudizio.
10. La S.S. OMISSIS s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS Montegranaro, non si è costituita in giudizio.
11. La OMISSIS Società sportiva a responsabilità limitata, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non si è costituita in giudizio.
12. La OMISSIS s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non si è costituita in giudizio.
13. La OMISSISs.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non si è costituita in giudizio.
14. La U.S. OMISSIS s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non si è costituita in giudizio.
15. La OMISSIS s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS, non si è costituita in giudizio.
16. La OMISSIS s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non si è costituita in giudizio.
17. La OMISSIS s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non si è costituita in giudizio.
18. La OMISSIS s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non si è costituita in giudizio.
19. La OMISSIS s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come La OMISSIS, non si è costituita in giudizio.
20. La OMISSIS s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS, non si è costituita in giudizio.
21. La OMISSIS s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non si è costituita in giudizio.
22. La OMISSIS s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 – 2009 come OMISSIS , non si è costituita in giudizio.
23. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente essere accolta l’eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva della Commissione tecnica di controllo federale (OMISSIS.). Ed invero, la OMISSIS è un organismo tecnico deputato al controllo della solidarietà finanziaria delle società professionistiche che aspirano all’ammissione ai campionati professionistici. Essa è quindi priva di autonoma soggettività giuridica e, come tale, non poteva essere evocata in giudizio.
2. Passando al merito, il ricorso è infondato.
L’esclusione della ricorrente dal campionato professionistico di serie A di pallacanestro 2008 – 2009 è stata disposta dal Consiglio federale della F.I.P. in ragione del notevole debito contributivo da detta società accumulato nel periodo ottobre 2001 – maggio 2008 nei confronti dell’E.N.P.A.L.S. e risultante da due cartelle esattoriali per un importo pari ad € 616.517,33 ed € 283.239,43 nonché da due comunicazioni dell’Istituto di previdenza del 5 e 6 agosto 2008. Appare dunque evidente che, con riferimento alla materia del contendere, la ricorrente avrebbe titolo ad accedere alla documentazione esistente ed idonea a comprovare l’inesistenza del suddetto debito, ma non a quella comprovante eventuali trattamenti di favore che la Federazione Italiana Pallacanestro potrebbe aver riservato a tutte le altre società ammesse al campionato per l’ipotesi che anch’esse versassero nell’identica posizione debitoria, atteso che l’accesso disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 non è finalizzato a consentire all’istante una generalizzata indagine esplorativa sulle eventuali ed ipotetiche irregolarità che potrebbero emergere dall’esame dell’attività svolta dall’Amministrazione, ma postula da parte dell’istante non solo la precisa indicazione del vizio riscontrabile nei documenti chiesti in visione, bensì anche la rilevanza che tale acquisizione assume rispetto alla difesa delle proprie ragioni, non essendo consentito un controllo generalizzato sull’azione amministrativa, seppure limitato ad un determinato settore.
Tale situazione non ricorre nel caso in esame, atteso che eventuali irregolarità commesse dalla Federazione Italiana Pallacanestro a vantaggio di alcune o di tutte le società ammesse al campionato di serie A non legittimerebbero la ricorrente a chiedere di fruire di identico trattamento, essendo irragionevole ritenere che il vizio riscontrato a suo carico possa considerarsi sanato per effetto di eventuali, identici vizi in cui potrebbero essere insorte le altre partecipanti e che sarebbero stati, intenzionalmente o non, ignorati dalla Federazione.
3. Aggiungasi che alcuni dei tanti documenti richiesti – e cioè proprio quelli che nella prospettazione attorea servirebbero più degli altri a dimostrare che anche altre squadre di pallacanestro, pur versando in identica situazione debitorea, sono state ammesse al campionato di serie A – sono pubblici, con la conseguenza che per gli stessi non è necessario esercitare il diritto di accesso.
4. Il ricorso deve dunque essere respinto, ma sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2009.
Italo Riggio Presidente
Giulia Ferrari Consigliere - Estensore