T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6730/ 2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. (…), proposto dal Codacons e dalla Associazione utenti servizi turistici, sportivi e della multiproprietà-Onlus, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale nazionale del Codacons in Roma, Viale Mazzini, n. 73;

contro

Coni-Comitato olimpico nazionale italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 11;

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Mario Sanino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Parioli, n. 180;

Raffaele Pagnozzi;

per l'annullamento del d.P.R. 5 marzo 2013 di approvazione della nomina del Presidente del CONI, nonchè della delibera del Consiglio nazionale del CONI di nomina

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del CONI e di OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2016 il dott. Italo Volpe e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe è stato impugnato, chiedendosene l’annullamento, il decreto del Presidente della Repubblica 5.3.2013 di approvazione della nomina del presidente CONI, nonché la delibera del Consiglio nazionale del CONI di nomina e ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale, con articolazione dei seguenti motivi:

1) illegittimità per violazione degli artt. 5 e 8 dello statuto del CONI – violazione e falsa applicazione dell’art. 10, co. 1 e 11, del codice di condotta sportiva del CONI;

2) violazione dell’art. 4 dello statuto del CONI;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della l.n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione:

1.1. Premesso il richiamo dei contenuti delle fonti statutarie riguardanti i requisiti per poter meritare la nomina a presidente del CONI, parte ricorrente illustra poi le ragioni per le quali – a suo avviso – il dott. OMISSIS, attuale presidente, non li avrebbe posseduti.

2. Si sono costituiti in giudizio, col ministero della difesa erariale, la Presidenza della Repubblica e al Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il CONI e il dott.  OMISSIS.

2.1. La linea comune delle obiezioni dei resistenti, più articolatamente illustrate dalla difesa erariale, cui le altre convintamente aderiscono, si attesta sulla inammissibilità del ricorso per deficit di costituzione del corretto contradittorio processuale, sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti e, in ogni caso, sulla infondatezza nel merito dell’atto introduttivo del giudizio.

2.2. Con memoria del 5.5.2016 le ricorrenti si diffondono sulle ragioni per le quali – a loro avviso – sussisterebbe la legittimazione attiva. Poi resistono all’affermata inammissibilità del ricorso dicendo che: “si ribadisce quanto già evidenziato nel corso delle camere di consiglio, ovvero che nelle more della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale (evenienza all’epoca ancora non perfezionatasi) si procedette alla notifica dell'originario ricorso anche nei confronti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per gli affari regionali, turismo e lo sport, per poi notificare anche le successive deduzioni integrative. All'originaria impugnativa, tempestiva ma comunque avvenuta avverso un atto ancora non pubblicato in Gazzetta, è seguita in data 4.7.2013 una nuova notificazione (sia del ricorso che dei motivi aggiunti) nei riguardi di tutti i soggetti istituzionali interessati, di guisa che nessuna inammissibilità/tardività può essere ascritta all'azione delle ricorrenti”.

Con lo stesso atto, inoltre, le ricorrenti insistono sulle ragioni della ritenuta fondatezza nel merito del ricorso.

3. Dopo rinvii della camera di consiglio in cui si sarebbe dovuta affrontare la pur formulata domanda cautelare, la causa veniva chiamata alla odierna pubblica udienza di discussione ed ivi trattenuta in decisione.

4. La pur non secondaria questione riguardante la legittimazione attiva di parte ricorrente non può non rimanere assorbita dal rilievo dell’effettiva inammissibilità del ricorso per tardività della sua notificazione nei riguardi della reale Autorità emanante il provvedimento di nomina impugnato.

4.1. Parte ricorrente riconosce l’esistenza di un notevole intervallo di tempo fra la prima notificazione dell’atto introduttivo del giudizio avverso il decreto presidenziale del 5.3.2013 e la successiva sua notificazione – nei riguardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro di settore competente per materia – avvenuta il 4.7.2013.

La parte tuttavia imputa questo intervallo al fatto che solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto presidenziale essa ha potuto avere contezza degli estremi esatti del provvedimento e, soprattutto, dell’iter procedurale che aveva condotto all’adozione del provvedimento inizialmente impugnato.

Se, dunque, un ritardo v’era stato nella seconda notificazione (eppertanto nella corretta, piena instaurazione del rapporto processuale), rispetto alla prima, la parte questo addebita ai tempi lunghi della piena conoscenza da parte sua, nel caso di specie, del provvedimento oggetto di gravame.

4.2. Parte ricorrente tuttavia non indica gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento presidenziale del 5.3.2013.

Anche la difesa erariale, nei suoi scritti, non indica tali estremi, ricordando essa piuttosto che la nomina del dott.  OMISSIS deve essere fatta risalire alla riunione del Consiglio dei Ministri n. 70 del 26.2.2013.

E nel verbale di questa riunione, reso pubblico secondo prassi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può leggersi – nella sezione che riporta gli esiti delle nomine – che: “Su proposta del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Consiglio ha nominato, per un quadriennio, il dottor Giovanni MALAGO’ Presidente del comitato olimpico nazionale italiano–CONI, eletto dal Consiglio nazionale”.

Copia di questo verbale può ancora leggersi (non sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, giacchè, secondo prassi, ad ogni cambio di Governo vengono eliminati dal sito i resoconti delle sedute dei Consigli dei Ministri riferibili a Governi precedenti, quanto piuttosto) sul sito web “regioni.it”, che comunque lo riporta ancora con il logo proprio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4.3. In effetti, il motivo per il quale la difesa erariale si limita a citare gli estremi del verbale della riunione di quel Consiglio dei Ministri, piuttosto che indicare gli estremi di pubblicazione del provvedimento presidenziale del 5.3.2013, deve essere fatto risalire alla circostanza che quel provvedimento non risulta essere mai stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (circostanza questa che, per una serie di atti, è né insolita né invalidante).

Non pare dunque rispondente al vero quanto riferito da parte ricorrente e cioè che essa ha avuto contezza piena del provvedimento impugnato soltanto a seguito di una sua (non tempestiva) pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

4.4. Ora, in disparte il fatto che la copia del provvedimento presidenziale del 5.3.2013 è tuttora reperibile in internet digitando l’indirizzo

“www.coni.it/images/2013amministrazionetrasparente/DPR_nomina_Presidente.pdf”, così

apprendendosi che lo stesso è stato “visto e annotato” al n. 611 del 7.3.2013 degli atti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato dalla Corte dei Conti al reg. n. 2, fog. n. 287, del 14.3.2013 e trasmesso al neo presidente e agli organi collegiali del CONI con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente protocollo di partenza DAR0009572 P del 12.4.2013, v’è da dire che parte ricorrente neppure avrebbe avuto bisogno di conoscere tanto, al fine di una corretta e tempestiva instaurazione del rapporto processuale, ponendo mente:

a) all’art. 3, co. 1, della l.n. 400/1988, secondo il quale: “Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente”;

b) all’art. 1, co. 1, lett. e), della l.n. 13/1991, secondo il quale: “Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente (…)nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

Dunque, anche ricorrendo alla tecnica della c.d. impugnativa al buio (rispetto alla conoscenza piena degli identificativi precisi del provvedimento che s’intendeva censurare), parte ricorrente avrebbe avuto modo di instaurare correttamente e tempestivamente il rapporto processuale nei riguardi dell’Autorità effettivamente emanante l’atto di nomina in questione.

Ed è noto che nel caso di impugnazione di atti emanati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica la legittimazione passiva va riconosciuta alla autorità amministrativa che ha proposto e controfirmato l’atto (v. Cons. Stato, sez. V, decisione n. 279/2001 e, ivi, la citazione di ulteriori precedenti).

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, CONI, dott.  OMISSIS), ponendole a carico delle ricorrenti, in solido fra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, nell’importo, con la solidarietà e nei riguardi delle parti resistenti indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Italo Volpe, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2016

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