F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 140/AA del 24/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BAMIDELE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 475 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. SAMUEL AYODEJI BAMIDELE, avente ad oggetto la seguente condotta:
SAMUEL AYODEJI BANIDELE, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver all’atto del tesseramento per la stagione sportiva 2016/17 in favore della società Spezia Calcio S.r.l. presentato una dichiarazione mendace con la quale dichiarava di non essere mai stato tesserato per Federazioni Estere. Da accertamenti risultava, invece, che il calciatore era stato precedentemente tesserato presso la Società Football College Abuja affiliata alla Federazione Nigeriana;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. SAMUEL AYODEJI BAMIDELE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica da scontarsi dal primo futuro tesseramento nei confronti del Sig. SAMUEL AYODEJI BAMIDELE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.