F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 142/AA del 29/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SARACI-GCG EDERA VERONETTA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 225 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. ALBAN SARACI e della società G.C.G. EDERA VERONETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALBAN SARACI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società G.C.G. Edera Veronetta, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 107 delle NOIF e dell’art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver trasmesso in data 1.07.2016 una lista di svincolo per n. 18 calciatori tesserati per la società G.C.G. Edera Veronetta, all’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Veneto, a propria firma, senza aver informato ed ottenuto alcuna autorizzazione da parte del Presidente della società, Sig. Luigi Sartori, e senza averne il potere;
G.C.G. EDERA VERONETTA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio tesserato;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALBAN SARACI e dal Sig. LUIGI SARTORI, in qualità di Presidente nell’interesse della società G.C.G. EDERA VERONETTA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione nei confronti del Sig. ALBAN SARACI e di € 50,00 di ammenda per la societàG.C.G. EDERA VERONETTA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.