F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 227/AA del 19/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TOLOMEO – COSTANZO – ASD TIEFFE CLUB

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 675 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Agostino Alessandro TOLOMEO, Renato COSTANZO, e della società A.S.D. TIEFFE CLUB avente ad oggetto la seguente condotta:

 

AGOSTINO ALESSANDRO TOLOMEO, all’epoca dei fatti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. e allenatore della società ASD Tieffe Club, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 17, commi 3 e 4, 34 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per non avere ottemperato all’obbligo di pagamento della quota di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico FIGC per la stagione 2016/2017 e per aver ugualmente svolto, nella predetta stagione sportiva, l’attività di allenatore della squadra categoria esordienti 1° anno della società ASD Tieffe Club, pur in assenza di regolare tesseramento;

 

RENATO COSTANZO, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD TIEFFE CLUB, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 38, comma 1, N.O.I.F. ed al C.U. n. 84 2016/2017 della L.N.D., per aver consentito, non vigilato e, comunque, non impedito la commissione delle violazioni ascritte al tecnico sig. Agostino Tolomeo, in relazione al suo ruolo di allenatore categoria esordienti 1° anno pur in assenza di regolare tesseramento per la società per la stagione sportiva 2016/2017;

 

A.S.D. TIEFFE CLUB, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Renato COSTANZO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TIEFFE CLUB e Agostino  Alessandro TOLOMEO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Renato COSTANZO, di 40 giorni di squalifica per il Sig. Agostino Alessandro TOLOMEO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. TIEFFE CLUB;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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