F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 228/AA del 19/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZANUTTA – ASD CJARLINS MUZANE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1057 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo ZANUTTA e della società A.S.D. CJARLINS MUZANE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO ZANUTTA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Cjarlins Muzane, in violazione dell’art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18:00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

A.S.D. CJARLINS MUZANE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo ZANUTTA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CJARLINS MUZANE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo ZANUTTA e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. CJARLINS MUZANE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it