F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 234/AA del 20/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MACALUSO – CURTI – AS PIANTEDO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 744 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Romano MACALUSO, Marco CURTI e della società A.S. PIANTEDO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROMANO MACALUSO, all’epoca dei fatti Presidente pro tempore Soc. A.S. Piantedo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del p.to

1.1 lett. a) del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2017/18 e del p.to 5.1 del C.U. n.13 della Delegazione Provinciale di Sondrio, stagione sportiva 2017/18, per aver consentito e comunque per non aver impedito che il calciatore Mazzoni Mattia, nato il 17-6-2010, venisse schierato nella gara U.s. Delebbio/A.S. Piantedo del 7- 11-2017, categoria Pulcini, nonostante in base alle disposizioni sopra citate potessero parteciparvi al massimo calciatori nati nel 2009; nonché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.53 delle N.O.I.F. per aver consentito alla Soc. A.S. Piantedo di non presentarsi per la disputa delle gare Piantedo/Valchiavenna, categoria Esordienti Misti, Piantedo/Cosio Valtellino, categoria Pulcini, come da C.U. della Delegazione di Sondrio n.15 del 5-10-2017 e Cosio Valtellino / Piantedo, categoria Esordienti Misti, come da C.U. della Delegazione di Sondrio n. 16 del 12-10-2017;

 

MARCO CURTI, dirigente accompagnatore della Soc. A.S. Piantedo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del p.to 1.1 lett. a) del

C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2017/18 e del p.to 5.1 del

C.U. n.13 della Delegazione Provinciale di Sondrio, stagione sportiva 2017/18, per aver rivestito il ruolo di dirigente accompagnatore della Società U.s. Delebbio nella gara del 7- 11-2017, categoria Pulcini, da tale ultima Società disputata contro l’A.S. Piantedo nella quale risulta essere stato schierato il calciatore Mazzoni Mattia, nato il 17-6-2010 e ciò nonostante in base alle disposizioni sopra citate potessero parteciparvi al massimo calciatori nati nel 2009;

 

A.S. PIANTEDO, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Romano MACALUSO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S. PIANTEDO e Marco CURTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Romano MACALUSO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Marco CURTI e di € 70,00 (settanta/00) di ammenda per la società A.S. PIANTEDO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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