F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 233/AA del 20/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIORDANO – LONGOBARDI – ASD TORIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo LONGOBARDI, Alberto GIORDANO e della società A.S.D. TORIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MATTEO LONGOBARDI, Presidente della ASD Toria, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Vladislav Bejenari e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per avere consentito l’utilizzo di costui nelle gare Toria- Domus Miki del 14.12.2014 e Toria-Scuola calcio Striano del 11.2.2015;

 

ALBERTO GIORDANO, Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Toria, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD Toria, in occasione delle gare Toria-Domus Miki del 14.12.2014 e Toria- Scuola calcio Striano del 11.2.2015; in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Vladislav Bejenari sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. TORIA, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo LONGOBARDI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TORIA e Alberto GIORDANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 2 mesi di inibizione per il Sig. Matteo LONGOBARDI, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Alberto GIORDANO e di 1 punto di penalizzazione e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TORIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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