F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 239/AA del 27/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BUONCOMPAGNI – ZAFFINI – FC FORSEMPRONESE 1949 SDARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1032 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio BUONCOMPAGNI, Enrico ZAFFINI e della società F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD.

ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLAUDIO BUONCOMPAGNI, Presidente della Società F.C. FORSEMPRONESE 1949 SDARL in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MADAD Soufiane e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara FERMIGNANO - FORSEMPRONESE del 02.10.2016, valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. 5;

 

ENRICO ZAFFINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società F.C. FORSEMPRONESE 1949 SDARL, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle

N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara FERMIGNANO - FORSEMPRONESE del 02.10.2016, valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. 5, in cui è stato utilizzato, nelle fila della F.C. FORSEMPRONESE 1949 SDARL, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore MADAD Soufiane, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla stessa senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD. ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio BUONCOMPAGNI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD. ARL e Enrico ZAFFINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Claudio BUONCOMPAGNI, di 14 giorni di inibizione per il Sig. Enrico ZAFFINI e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD. ARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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