F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 240/AA del 27/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PASSARO – ASD CASTIONS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.  984 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig.ri Yari PASSARO e della società A.S.D. CASTIONS avente ad oggetto la seguente condotta:

 

YARI PASSARO, Presidente e legale rappresentante, nella stagione 2017/2018, della Asd Castions, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 40, comma 4, delle N.O.I.F. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto, nella sua qualità, la richiesta di tesseramento del calciatore Elomo Onana Yves Rodrigue, senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il richiesto tesseramento;

 

A.S.D. CASTIONS, per responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Yari PASSARO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASTIONS;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 27 giorni di inibizione per il Sig. Yari PASSARO e di € 167,00 (centosessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTIONS;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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