F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 243/AA del 27/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SCOGNAMIGLIO – MANCANIELLO – BUONERBA – DE SANTIS – CARUSO – SANTORIELLO – USD CAROTENUTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 481 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe SCOGNAMIGLIO, Paolo MANCANIELLO, Sabato DE SANTIS, Domenico BUONERBA,

Antonio CARUSO, Carmine SANTORIELLO e della società U.S.D. G. CAROTENUTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE SCOGNAMIGLIO, Presidente della società USD G. Carotenuto, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori CARUSO Antonio e SANTORIELLO Carmine e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara Grotta/Carotenuto del 2.11.2014 quanto a Caruso Antonio; e nelle gare Carotenuto/Football Club Parolisi del 14.2.2015; Carotenuto/Taurano del 23.2.2015; Carotenuto/Eclanese del 26.1.2015, Carotenuto/ Avellino del 9.3.2015 quanto a SANTORIELLO Carmine;

 

PAOLO MANCANIELLO, Dirigente Accompagnatore della società USD G. Carotenuto, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società USD G. Carotenuto, in occasione della gara Carotenuto/Footbal Club Parolisi del 14.2.2015 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Santoriello Carmine sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

SABATO DE SANTIS, Dirigente Accompagnatore della società USD G. Carotenuto, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società USD G. Carotenuto, in occasione della gara Carotenuto/Eclanese del 26.1.2015 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Santoriello Carmine sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

DOMENICO BUONERBA, Dirigente Accompagnatore della società USD G. Carotenuto, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società USD Carotenuto, in occasione della gara Carotenuto/Eclanese del 26.1.2015 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Santoriello Carmine sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ANTONIO CARUSO, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Grotta/Carotenuto del 2.11.2014 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

CARMINE SANTORIELLO, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alle gare Carotenuto/Football Club Parolisi del 14.2.2015; Carotenuto/Taurano del 23.2.2015; Carotenuto/Eclanese del 26.1.2015, Carotenuto/ Avellino del 9.3.2015 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa

 

U.S.D. G. CAROTENUTO, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe SCOGNAMIGLIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. G. CAROTENUTO, Paolo MANCANIELLO, Sabato DE SANTIS, Domenico BUONERBA, Antonio CARUSO e Carmine SANTORIELLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe SCOGNAMIGLIO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Paolo MANCANIELLO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Sabato DE SANTIS, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Domenico BUONERBA, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Antonio CARUSO, di 3 giornate di squalifica per il Sig. Carmine SANTORIELLO e di 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Juniores e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. G. CAROTENUTO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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