F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 242/AA del 27/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ABIAMUWE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 667 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Clifford Clinton ABIAMUWE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLIFFORD CLINTON ABIAMUWE, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara UCD Centro Storico Avellino/ACD Taurano del 2.10.16 valevole per la Coppa Campania di prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Clifford Clinton ABIAMUWE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Clifford Clinton ABIAMUWE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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