F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 247/AA del 28/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CRIPPA – AC RENATE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1258 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Massimo CRIPPA e della società A.C. RENATE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO CRIPPA, all’epoca dei fatti Dirigente della A.C. Renate s.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso di una conferenza stampa riportata sulle pagine dei siti web “www.trivenetogoal.it”, “www.tuttoc.com” e “www.tuttomercatoweb.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale della terna arbitrale della gara Renate – Bassano disputata in data 11/05/2018 valevole per i playoff di Lega Pro, nonché per aver adombrato condizionamenti da parte dell’istituzione federale nella conduzione arbitrale delle gare; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “è stata rovinata una partita dalla terna arbitrale: non è modo di arbitrare un playoff….. forse stasera abbian pagato quel che è stato fatto al Bassano con Novara. I piani alti sono questi, condizionano magari certi arbitraggi”;

 

A.C. RENATE, per responsabilità oggettiva, ex artt. 4, comma 2, e 5, comma 2 del Codice di Giustizia  Sportiva, in quanto società  alla  quale  apparteneva  l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi SPREAFICO in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. RENATE e Massimo CRIPPA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Massimo CRIPPA e di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per la società

A.C. RENATE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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