F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 248/AA del 28/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORNALE – CANDIA – MILARADOVIC – ASD VIRTUS CORNEDO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 925 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide CORNALE, Andrea CANDIA, Stefan MILORADOVIC e della società A.S.D. VIRTUS CORNEDO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DAVIDE CORNALE, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD VIRTUS CORNEDO, in violazione degli artt. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., 22, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver consentito l'utilizzo del calciatore MILORADOVIC STEFAN nelle gare del Campionato Regionale Veneto, Promozione, Girone B, Stagione Sportiva 2017-18, Campido - ASD VIRTUS CORNEDO del 10.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Summania del 17.09.2017; Schio - ASD VIRTUS CORNEDO 24.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Godigese 01.10.2017; Football Valbrenta - ASD VIRTUS CORNEDO 08.10.2017, sebbene lo stesso fosse squalificato, ed omettendo di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa;

 

ANDREA CANDIA, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD VIRTUS CORNEDO, in violazione degli artt. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., art. 22, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle N.O.I.F, 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa nelle gare del Campionato Regionale Veneto, Promozione, Girone B, Stagione Sportiva 2017-18, Campido - ASD VIRTUS CORNEDO del 10.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Summania del 17.09.2017; Schio - ASD VIRTUS CORNEDO 24.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Godigese 01.10.2017; Football Valbrenta - ASD VIRTUS CORNEDO 08.10.2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore MILORADOVIC STEFAN, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle sottoelencate 5 gare senza essersi  sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

STEFAN MILORADOVIC, calciatore della Società ASD VIRTUS CORNEDO, in violazione degli artt. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., 22, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F per aver partecipato, nonostante la squalifica, nelle file della Società suddetta alle gare del Campionato Regionale Veneto, Promozione, Girone B, Stagione Sportiva 2017-18, Campido - ASD VIRTUS CORNEDO del 10.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Summania del 17.09.2017; Schio - ASD VIRTUS CORNEDO 24.09.2017; ASD VIRTUS CORNEDO - Godigese 01.10.2017; Football Valbrenta - ASD VIRTUS CORNEDO 08.10.2017, ed inoltre ha omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai  fini della idoneità sportiva e di dotarsi di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. VIRTUS CORNEDO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al

momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide CORNALE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS CORNEDO, Andrea CANDIA e Stefan MILORADOVIC;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig.Davide CORNALE, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Andrea CANDIA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Stefan MILORADOVIC e di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Regionale Veneto Promozione Girone B stagione sportiva 2017-2018 e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS CORNEDO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.



 

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