F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 97/AA del 20/12/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZAGHETTO-MILANI-IANA-ASD VALLONGA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 123 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Antonio ZAGHETTO, Giovanni MILANI, Dragos Stefan IANA e della società A.S.D. POLISPORTIVA VALLONGA 90, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO ZAGHETTO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Polisportiva Vallonga 90, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43,commi 1 e 6 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Iana Dragos Stefan e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito e comunque non impedito che lo stesso venisse utilizzato nel corso della gara Vallonga- Santangiolese del 1° ottobre 2016;

 

GIOVANNI MILANI, all’epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Polisportiva. Vallonga 90, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, comma 1 e 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della predetta Società in occasione della gara Vallonga-Santangiolese del 1° ottobre 2016, sottoscrivendo la distinta di gara in cui era stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore di Gara e consentendo che lo stesso vi partecipasse senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

DRAGOS STEFAN IANA, all’epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva (tesserato a far data dal 7.10.2016 per la Società A.S.D. Polisportiva Vallonga 90), in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 39 e 43 comma 1 delle N.O.I.F., per avere egli disputato la gara del Campionato Juniores Provinciali Vallonga-Santangiolese dl 1° ottobre 2016 nelle fila della Società A.S.D. Polisportiva Vallonga 90, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. POLISPORTIVA VALLONGA 90, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito della condotta ascrivibile al proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio ZAGHETTO, in proprio e per conto, in qualità di Presidente, della società A.S.D. POLISPORTIVA VALLONGA 90, Giovanni MILANI e Dragos Stefan IANA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Antonio ZAGHETTO, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni MILANI, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Dragos Stefan IANA, di Euro 200,00 di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA VALLONGA 90;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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