F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 99/AA del 21/12/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GROTTI – PERUZZI – ASD VICIOMAGGIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 152 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GROTTI, Marco PERUZZI e della società A.S.D. VICIOMAGGIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MAURIZIO GROTTI, Presidente della società Asd Viciomaggio nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39, 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Traore El Hadji Modou e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Asd Viciomaggio - Gsd Palazzo del Pero del 05/03/2017, valevole per il Campionato di Seconda Categoria;

 

MARCO PERUZZI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Asd Viciomaggio e sottoscrittore in tale qualità della distinta gara relativa all’incontro Asd Viciomaggio - Gsd Palazzo del Pero del 05/03/2017, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Traore El Hadji Modou, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. VICIOMAGGIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i soggetti avvisati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio GROTTI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. VICIOMAGGIO, e dal Sig. Marco PERUZZI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio GROTTI, 15 giorni di inibizione per il Sig. Marco PERUZZI e di Euro 150,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Seconda Categoria nella stagione sportiva 2017/2018 per la società A.S.D. VICIOMAGGIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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