F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 14/AA del 09/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARTINI – COIS – GIOVANNETTI – SSD POLISPORTIVA MARGINE COPERTA ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 830 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe MARTINI, Sandro COIS, Nico GIOVVANNETTI e della società POL. MARGINE COPERTA SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE MARTINI, in qualità di Presidente della società Polisportiva Margine Coperta Ssdarl nella stagione 2016/2017 a far data dal 16/12/2016, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1, 2 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori minori Innocenti Maximiliano (sino al 28/04/2017) e Falconi Rios Sebastian Matias e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi nel corso delle gare: Giovani Nova – Margine Coperta del 08/04/2014 (per quanto concerne il minore Innocenti Maximiliano) e Margine Coperta – Casalvidi del 06/05/2017, Margine Coperta – Giovani Granata del 11/03/2017, Giovani Via Nova – Margine Coperta del 18/03/2017, Margine Coperta – Olimpia del 25/03/2017, Vannucci – Margine Coperta del 26/03/2017 (per quanto concerne il minore Falconi Rios Sebastian Matias Bigazzi), tutte valevoli per la categoria pulcini 2006;

 

SANDRO COIS, in qualità di dirigente della società Ssd Polisportiva Margine Coperta arl nella stagione 2016/2017, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 39 e 43, commi 1, 2 e 6 delle N.O.I.F, per avere egli svolto le funzioni di allenatore della squadra pulcini 2006 nelle seguenti gare: Margine Coperta – Casalvidi del 06/05/2017, Margine Coperta – Giovani Granata del 11/03/2017, Giovani Via Nova – Margine Coperta del 18/03/2017, Margine Coperta – Olimpia del 25/03/2017, disponendo, nella sua qualità, la partecipazione ai suindicati incontri del calciatore minore Falconi Rios Sebastian Matias, ben consapevole che lo stesso non fosse in posizione regolare di tesseramento con la società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della sua idoneità sportiva e conseguenzialmente privo della necessaria e specifica copertura assicurativa, circostanza facilmente desumibile dalle dichiarazioni rese dal Sig. Cois Sandro in sede di audizione, avanti al collaboratore della Procura Federale;

 

NICO GIOVANNETTI, in qualità di dirigente della società Ssd Polisportiva Margine Coperta arl nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39, e 43, commi 1, 2 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale e per aver sottoscritto, quale Dirigente Accompagnatore, le distinte gara relative agli incontri: Giovani Nova – Margine Coperta del 08/04/2014 (ove partecipava il minore Innocenti Maximiliano) e Margine Coperta – Casalvidi del 06/05/2017, Margine Coperta – Giovani Granata del 11/03/2017, Giovani Via Nova – Margine Coperta del 18/03/2017, Margine Coperta – Olimpia del 25/03/2017, Vannucci – Margine Coperta del 26/03/2017 (ove partecipava il minore Falconi Rios Sebastian Matias Bigazzi), tutte valevoli per la categoria pulcini 2006, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Innocenti Maximiliano e Falconi Rios Sebastian Matias, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero

alla gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

POL. MARGINE COPERTA SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe MARTINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società POL. MARGINE COPERTA SSDARL, Sandro COIS e Nico GIOVVANNETTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MARTINI, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Sandro COIS, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Nico GIOVANNETTI e di € 340,00 (trecentoquaranta/00) di ammenda POL. MARGINE COPERTA SSDARL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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