F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 13/AA del 09/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESTA – SQUILLANTE – SACCO – ASD CAROVILLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Walter TESTA, Pasquale SQUILLANTE, Maurizio SACCO e della società A.S.D. CAROVILLI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

WALTER TESTA, in qualità di presidente della società ASD Carovilli, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito, nella qualità, al  tecnico abilitato sig. Sacco Maurizio, di svolgere la propria attività di allenatore a favore dell’ASD Carovilli nella s.s. 2016-2017, pur non essendo in costanza di tesseramento con detta Società;

 

PASQUALE SQUILLANTE, in qualità di segretario della società ASD Carovilli, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara del 23/10/2016 (S.Angelo Limosano-ASD Carovilli), 19/2/2017 (ASD Carovilli-Ferrazzano), 15/3/17 (ASD Carovilli-Dankeys Agnone), 15/4/2017 (Pesche-ASD Carovilli) e 13/5/2017 (ASD Carovilli-Campobasso  Calcio) della società ASD Carovilli, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il sig. Sacco Maurizio, inserito ed indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso non fosse in costanza di tesseramento con la società;

 

MAURIZIO SACCO, in qualità di tecnico abilitato tesserato come calciatore ASD Carovilli s.s. 2016-17, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt.34, comma 1, e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché degli artt. 38, comma 1, e 40, comma 2 delle N.O.I.F., per aver svolto l’attività di allenatore della società ASD Carovilli, nella stagione sportiva 2016-2017, senza formalizzare regolare tesseramento;

 

A.S.D. CAROVILLI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Walter TESTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CAROVILLI, Pasquale SQUILLANTE e Maurizio SACCO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Walter  TESTA,  di 2 mesi di  inibizione  per  il Sig.  Pasquale  SQUILLANTE,  di  4 mesi di squalifica per il Sig. Maurizio SACCO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda A.S.D. CAROVILLI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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