F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 16/AA del 11/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PAROLO – PRADERIO – MAIOCCHI – ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele PAROLO, Vittorio PRADERIO, Vincenzo MAIOCCHI e della società A.S.C.D. TORINO CLUB MARCO PAROLO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DANIELE PAROLO, all’epoca dei fatti Presidente e dirigente responsabile del settore giovanile della Ascd Torino Club Marco Parolo, in violazione dell’ art 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 28 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento al punto 2.6 del Comunicato n. 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2016/2017, allo specifico titolo “provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione, per avere, quale responsabile del settore giovanile della Ascd Torino Club Marco Parolo permesso, o comunque, non impedito, mediante una dovuta e necessaria vigilanza derivante dal ruolo svolto nella società, che i giovani calciatori della Soc. Polisportiva Vergherese, della CAS Sacconago e  della Soccer Boys partecipassero in data 11 giugno 2017 presso il campo sportivo della Società Airoldi di Origgio al provino/allenamento, in assenza sia del necessario nulla – osta della società di loro appartenenza, che della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile Scolastico;

 

VITTORIO PRADERIO, in qualità di Consigliere Ascd Torino Club Marco Parolo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contattato un calciatore appartenente alla Soc. Polispotiva Vergherese e aver diretto un provino non autorizzato, organizzato dalla Soc. Torino Club Marco Parolo, sul campo della Soc. Airoldi di Origgio, senza preventivo rilascio del nulla osta;

 

VINCENZO MAIOCCHI, in qualità di Dirigente accompagnatore Ascd Torino Club Marco Parolo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contattato alcuni calciatori appartenenti alla Soc. Polisportiva Vergherese, alla CAS Sacconago e alla Soccer Boys e aver coordinato un provino non autorizzato, organizzato dalla Soc. Torino Club Marco Parolo, sul campo della Soc. Airoldi di Origgio, senza preventivo rilascio del nulla osta;

 

A.S.C.D. TORINO CLUB MARCO PAROLO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele PAROLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.C.D. TORINO CLUB MARCO PAROLO, Vittorio PRADERIO e Vincenzo MAIOCCHI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Daniele PAROLO, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Vittorio PRADERIO, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo MAIOCCHI e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.C.D. TORINO CLUB MARCO PAROLO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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