F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 17/AA del 11/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BENEDETTI – ZANOTTI – ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 660 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo BENEDETTI, Marco  ZANOTTI  e della società A.S.D. SPEZIA  CALCIO FEMMINILE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO BENEDETTI, in qualità di Presidente della Società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE in violazione dell’art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver creato in capo alla calciatrice minorenne Aurora Ratta l’affidamento in uno svincolo al termine della stagione sportiva 2016/2017, salvo poi cambiare repentinamente ed immotivatamente orientamento, fino a provocare il padre della stessa richiedendogli ingenti somme di denaro con la prospettiva di un vincolo fino ai 25 anni;

 

MARCO ZANOTTI, in qualità di Direttore Sportivo della Società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE in violazione dell’art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver creato in capo alla calciatrice minorenne Aurora Ratta l’affidamento in uno svincolo al termine della stagione sportiva 2016/2017, salvo poi cambiare repentinamente ed immotivatamente orientamento, fino a provocare il padre della stessa richiedendogli ingenti somme di denaro con la prospettiva di un vincolo fino ai 25 anni;

 

A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata  dai  Sig.ri  Massimo  BENEDETTI  in  proprio  e,  in  qualità  di  Presidente  e  legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE e Marco ZANOTTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 100 giorni di inibizione per il Sig. Massimo BENEDETTI, di 70 giorni di inibizione per il Sig. Marco ZANOTTI e di € 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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