F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 18/AA del 12/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DELLA ROCCA- NUZZO – PERROTTA – ASD OASI SANFELICIANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1104 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Fiorenzo DELLA ROCCA, Raffaele NUZZO, Antonio PERROTTA e della società A.S.D. OASI SANFELICIANA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FIORENZO DELLA ROCCA, in qualità di Presidente all’epoca dei fatti della società

A.S.D. OASI SANFELICIANA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Rivetti Luigi, De Lucia Giuseppe e Picozzi Antonio e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo del calciatore Luigi Rivetti nella gara Benevento Calcio Srl - ASD Oasi Sanfeliciana del 25.2.2017, valevole per il Campionato Giovanissimi Regionale; del calciatore De Lucia Giuseppe nella gara ASD Oasi Sanfeliciana – Valle Telesina del 11.2.17 valevole per il Campionato Allievi regionale; del calciatore Picozzi Antonio nella gara ASD Audax Cervinara 1935 – A.S.D. Oasi Sanfeliciana del 9.10.2016 valevole per il campionato Regionale Attività mista Under 18;

 

RAFFAELE NUZZO, in qualità di Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Oasi Sanfeliciana, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della citata società in occasione della gara Benevento Calcio Srl – A.S.D. Oasi Sanfeliciana del 25.2.2017, valevole per il Campionato Giovanissimi Regionale in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rivetti Luigi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatore de quo consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ANTONIO PERROTTA, in qualità di Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Oasi Sanfeliciana, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della citata società in occasione della gara ASD Oasi Sanfeliciana – Valle Telesina del 11.2.17, valevole per il Campionato Allievi regionale, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore De Lucia Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta, con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. OASI SANFELICIANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fiorenzo DELLA ROCCA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. OASI SANFELICIANA, Raffaele NUZZO e Antonio PERROTTA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Fiorenzo DELLA ROCCA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Raffaele NUZZO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio PERROTTA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione per la società A.S.D. OASI SANFELICIANA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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